I detentori di beni appartenenti al defunto sono tenuti a consegnarli all’erede che dichiara di non essere obbligato a presentare la dichiarazione di successione?

I detentori di beni che appartenevano al defunto non possono pagare le somme dovute o consegnare i beni detenuti agli eredi, legatari e ai loro aventi causa se, trattandosi di crediti o beni soggetti a tassazione, non sia stata fornita prova della presentazione della dichiarazione di successione con l’indicazione dei crediti e beni medesimi oppure non sia stato dichiarato per iscritto dall’interessato che non vi era obbligo di presentare la dichiarazione.
Il divieto è previsto dall’articolo 48, comma 3, del Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni (Dlgs n. 346/1990), il quale, inoltre, dispone che può essere fornita la prova della presentazione, anche dopo il termine di cinque anni di cui all’articolo 27, comma 4, della dichiarazione della successione o integrativa con l’indicazione dei crediti e dei beni suddetti, o dell’intervenuto accertamento in rettifica o d’ufficio, e che i debitori del defunto devono comunicare per lettera raccomandata all’ufficio delle Entrate competente, entro dieci giorni, l’avvenuto pagamento dei crediti contestati giudizialmente alla data di apertura della successione (fino a quando la loro sussistenza non sia riconosciuta con provvedimento giurisdizionale o con transazione) e dei crediti verso lo Stato, gli enti pubblici territoriali e gli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale (compresi quelli per rimborso di imposte o di contributi, fino a quando non siano riconosciuti con provvedimento dell’amministrazione debitrice).


Fonte: Agenzia Entrate

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