Domanda
All'indomani della Riforma Fornero, in un ristorante o una discoteca si può ricorrere alla prestazione di lavoro di un cameriere rispettando solamente il tetto dei 2.000 euro?

Risposta
A seguito delle modifiche apportate dalla c.d. Riforma Fornero (L. n. 92/2012) alla disciplina delle prestazioni occasionali di lavoro accessorio (artt. 70 e seguenti del D.Lgs. n. 276/2003), per poter instaurare oggi rapporti di lavoro di tale tipologia pare sufficiente rispettare i limiti di carattere economico previsti dall'art. 70 del D.Lgs. n. 276/2003, ossia il limite complessivo di euro 5.000 di compenso nell'anno solare e il limite di euro 2.000 di compenso per singolo committente se trattasi di imprenditore commerciale o professionista.

Infatti, prima della Riforma Fornero l'art. 70 del D.Lgs. n. 276/2003 limitava a specifici ambiti di attività la possibilità di ricorrere alle prestazioni occasionali di lavoro accessorio; tale elencazione degli ambiti di attività è stata eliminata dalla Riforma Fornero, cosicché oggi le prestazioni occasionali di lavoro accessorio possono essere rese in tutti i settori.

Pertanto, pare potersi ritenere che anche nell'ambito dell'attività di un ristorante o di una discoteca si possa fare ricorso a prestazioni occasionali di lavoro accessorio, rispettando i già citati limiti di carattere economico previsti dalla Riforma Fornero.


Fonte: IPSOA

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