Domanda
Si ipotizza il caso di due fratelli, uno dei quali per spirito di fratellanza, ha prestato negli ultimi 3/4 anni circa 100.000 euro al fratello, il quale ora sarebbe in grado di incominciare a restituire 40/50.000 euro. Per evitare problematiche, come si dovrebbe comportare il fratello che deve restituire la somma in oggetto, presupponendo che non è stata registrata nessuna scrittura privata?

Risposta
Si presume che il gentile lettore si riferisca ad un prestito personale tra parenti stretti; occorre preliminarmente evidenziare che è legalmente corretto e lecito ottenere dei prestiti tra parenti ed amici e/o conoscenti. La possibilità e liceità era implicita al sistema, ma anche dalla giurisprudenza di legittimità è arrivata una conferma formale ed autorevole: la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2404 del 2010, ha affermato che non costituiscono reato i finanziamenti mutui e prestiti fatti ad un amico e/o parente che sia una persona fisica a condizione che la erogazione sia occasionale e non diretta al pubblico indistinto.

In sostanza i prestiti tra persone fisiche che siano tra loro parenti o amici sono leciti solo quando non siano fatti in modo sistematico e professionale perchè se così fosse violerebbero il D.Lgs. n. 385 del 1993 il quale prevede l'ipotesi del reato di esercizio abusivo del credito.

Sempre la Corte di Cassazione se da un lato afferma la possibilità del prestito tra parenti, nega non tanto il prestito tra coniugi cioè tra moglie e marito, ma il diritto alla restituzione. In pratica, con la sentenza n. 12551 del 2009, la Suprema Corte ha negato la restituzione del finanziamento in capo ad una moglie che aveva prestato una certa somma al marito motivando il tutto col fatto che i "prestiti tra coniugi" sono non tanto dei veri e propri finanziamenti ma piuttosto una forma di solidarietà reciproca o mutuo soccorso esistente tra coniugi in ambito familiare.

Occorre prestare attenzione alla normativa antiriciclaggio in quanto coloro che intendono effettuare transazioni commerciali tra soggetti, a prescindere che siano economici o meno, vi è tassativo divieto di superare, nell'utilizzo del contante o di assegni trasferibili, la soglia dei 999,99 euro per ogni singola operazione. In più, sono suscettibili di sanzione anche più pagamenti in momenti successivi a condizione che siano riconducibili a un'unica operazione. E ancora. Sono soggetti alla medesima limitazione anche i trasferimenti a titolo gratuito: un prestito tra parenti o amici, un lascito ereditario, una donazione eccetera. Da qui la regola per cui se il controvalore di una prestazione, di un lascito o di qualsivoglia attività sia pari o superiore ai 1000 euro, seppur valide le transazioni poste in essere, si verrà assoggettati a una sanzione amministrativa dall'1 al 40% dell'importo trasferito.

Nel caso in esame sarebbe opportuno l'utilizzo di una scrittura privata che avrebbe dovuto essere sottoscritta al momento del prestito di denaro; eventualmente si può pensare di retrodatarla ma di queste eventualità sarebbe opportuno consigliarsi con un legale di fiducia anche per una serie di aspetti personali che in questa sede è opportuno non trattare. Secondo autorevole dottrina, inoltre, i mutui bancari sono infatti agevolati dal fatto che, se durano oltre 18 mesi (in tal caso sono denominati «mutui a medio o lungo termine»), ogni imposta che normalmente sarebbe dovuta (e cioè le imposte di registro, ipotecaria e di bollo) è "assorbita" in un'unica imposta, detta appunto "imposta sostitutiva", dovuta di regola nella misura dello 0,25%, da calcolare sull'importo del mutuo erogato. Invece, per i mutui concessi da un privato, si debbono pagare (oltre che un bollo per ogni quattro facciate del contratto di mutuo):

a) l'imposta di registro nella misura del 3% sull'importo del capitale erogato (a meno che i contraenti intendano risparmiare violando l'obbligo di registrazione, ma con la conseguenza di pagare poi una sanzione se ad esempio vi sia una causa giudiziaria nella quale il contratto di mutuo debba essere esibito, come accade nel caso in cui il mutuatario non paghi le rate);

b) l'imposta di registro nella misura dello 0,50% sull'importo dell'eventuale garanzia concessa (ipoteca o fideiussione);

c) l'imposta ipotecaria nella misura del 2% sull'importo dell'eventuale garanzia concessa.


Fonte: IPSOA

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