Le liti relative alle tasse automobilistiche sono devolute alla giurisdizione ordinaria o a quella tributaria?

Le tasse automobilistiche hanno “natura indiscutibilmente tributaria, e dunque, alla luce del Dlgs n. 546 del 1992, articolo 2, … il relativo contenzioso è devoluto alla giurisdizione del giudice tributario” (Cassazione, Sezioni Unite, nn. 16289 e 23832 del 2007 e n. 9673 del 2009). Le controversie aventi a oggetto le tasse automobilistiche sono, pertanto, devolute alla giurisdizione del giudice tributario, il quale è chiamato a decidere sull’an e sul quantum della tassa di circolazione dovuta. Sono, per contro, sottratte a tale giurisdizione (e devolute alla giurisdizione del giudice ordinario) le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento.


Fonte: Agenzia Entrate

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