In mancanza di una norma specifica derogatoria e stante la assimilazione normativa al reddito di lavoro dipendente dei compensi degli amministratori, il principio di cassa “allargato” trova applicazione anche ai compensi di questi ultimi. Infatti, l’articolo 50, comma 1, lettera c-bis), del Dpr n. 917/1986 prevede che sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica.
Questa l’indicazione fornita dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 15241/2012.

La pronuncia in rassegna, dunque, analizza il regime fiscale dei costi riguardanti i compensi relativi ai sindaci, la ricerca, l’addestramento e la formazione, i premi assicurativi, i compensi degli amministratori e le operazioni di esportazione di merci. Pur non essendo innovative, paiono particolarmente interessanti, per la chiarezza della formulazione, le conclusioni raggiunte in merito all’individuazione del periodo di competenza in cui è possibile dedurre i compensi degli amministratori di società pagati dal 1° al 12 gennaio.
Su quest’ultimo punto, la sentenza della Commissione tributaria regionale di Trento, contro cui era stato presentato ricorso per cassazione, aveva statuito che il compenso pagato agli amministratori di società dal 1° al 12 gennaio rappresenta un costo di competenza dell’anno precedente.

La sentenza in esame partendo dal presupposto che “le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica” sono – ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera c-bis), del Tuir – assimilati ai redditi di lavoro dipendente e che per questi ultimi l’articolo 51, comma 1, del Tuir prevede l’applicazione del principio di cassa “allargato” – in base al quale si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in genere corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono – ha rilevato che “anche l’imputazione del compenso dell’amministratore, assimilato a quello del lavoratore dipendente, è, quindi, regolata dal principio di cassa e va quindi effettuata con riferimento al momento della effettiva percezione del compenso”.

Dalla riconosciuta applicabilità del principio di cassa, la Corte inferisce che “in mancanza di una norma specifica derogatoria e stante la assimilazione normativa al reddito di lavoro dipendente dei compensi degli amministratori, il principio di cassa allargato trova applicazione anche ai compensi di questi ultimi”.

La Suprema Corte riafferma così in modo più chiaro quanto già espresso nella sentenza n. 2854 del 24 febbraio 2012, in cui era stato statuito che “il compenso corrisposto agli amministratori il 13 gennaio 2005 non poteva essere imputato all'anno in questione per la deduzione [2004], trattandosi di costo non di competenza, posto che era stato sostenuto dopo il 12 di quel mese, e quindi a termine perentorio già scaduto, non potendosi applicare il principio della c.d. ‘cassa allargata’”.

Analoghe conclusioni, del resto, erano state precedentemente formulate dall’Agenzia delle Entrate che, nella circolare n. 57/E del 18 giugno 2001 (par. 7.1), aveva precisato che “La ratio dell'art.62 [ora 95, n.d.r.] del Tuir è quella di far coincidere il periodo d'imposta in cui i compensi sono assoggettati a tassazione in capo all'amministratore con quello in cui gli stessi sono dedotti dal reddito dell'erogante. La valenza generale di tale principio deve essere riaffermata anche in seguito alle disposizioni introdotte dall'art.34 della L. n.342 del 2000, che non hanno apportato modifiche ai criteri di determinazione del reddito d'impresa. Pertanto, avuto riguardo al richiamato principio, i compensi percepiti dall'amministratore entro il 12 gennaio 2001, poiché concorrono alla formazione del reddito secondo l'ordinario principio di cassa, saranno deducibili dalla società nel periodo d'imposta 2001. Parimenti, così come già chiarito nella circolare n.7/E del 26 gennaio 2001, i compensi percepiti dall'amministratore entro il 12 gennaio 2002 saranno ugualmente deducibili dalla società nel periodo d'imposta 2001, in ossequio al principio di cassa "allargato", che considera percepiti nel periodo d'imposta anche i compensi corrisposti entro il 12 gennaio dell'anno successivo”.

Pur apparentemente non in linea con l’articolo 95, comma 5, del Tuir secondo cui i compensi spettanti agli amministratori di società ed enti di cui all’articolo 73, comma 1, del Tuir (società di capitali), sono deducibili nell’esercizio in cui sono corrisposti (il principio di deduzione enunciato nell’articolo 95, cioè, sembrerebbe essere quello di cassa “puro”), le conclusioni raggiunte dal Supremo collegio e dall’Agenzia delle Entrate risultano particolarmente apprezzabili perché mantengono la simmetria tra l’anno di tassazione per l’amministratore e l’anno di deducibilità per la società.
Tale interpretazione, cioè, ancorché possa sembrare non perfettamente in linea con il dettato letterale della norma (la quale prevede, come detto, che i compensi spettanti agli amministratori sono deducibili nell’esercizio in cui sono corrisposti), è tuttavia apprezzabile perché evita disallineamenti rispetto a quanto previsto, in conformità al principio di cassa “allargato”, dal comma 1 dell’articolo 51 del Tuir riguardo alla tassazione del compenso in capo all’amministratore.


Fonte: Agenzia Entrate

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