La definizione agevolata delle controversie pendenti, di cui all’articolo 16 della legge n. 289 del 2002, non è incompatibile con il diritto comunitario, poiché essa non comporta alcuna rinuncia preventiva al potere di accertamento dei tributi armonizzati (nella specie, l’IVA), limitandosi ad autorizzare l’amministrazione finanziaria a transigere la lite a determinate condizioni, in considerazione dell’immanente incertezza del suo esito (cfr. Cass., sez.un., 17 febbraio 2010, n. 3676). Detta tipologia di definizione delle liti pendenti presuppone, infatti, che il relativo potere di accertamento sia stato già esercitato. In ogni caso, presupposto dell’applicabilità dell’articolo 16 della legge n. 289 del 2002 è che vi sia l’effettiva pendenza di un giudizio mentre tale requisito non ricorre – con relativa inammissibilità dell’istanza di definizione della lite – se il contribuente abbia prestato acquiescenza alla sentenza della Commissione tributaria regionale .

Sentenza n. 19861 del 14 novembre 2012 (udienza 18 settembre 2012)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Pivetti Marco – Pm. Gambardella Vincenzo
Definizione agevolata delle liti fiscali pendenti – Art. 16 legge n. 289 del 2002 – Acquiescenza alla sentenza della Commissione tributaria – Inammissibilità dell’istanza di definizione della lite.

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