Il regime IVA per cassa, introdotto in Italia ad opera della legge di conversione del D.L. n. 83/2012 (decreto crescita), oltre ad avere il pregio di obbligare l'impresa o il professionista che emette la fattura a versare l'IVA solamente al pagamento del corrispettivo, risolve i molti problemi della disciplina stabilita dall'attuale regime che consente di spostare l'esigibilità del tributo al pagamento della fattura. Problemi che non hanno consentito al regime adesso in vigore di decollare e di recare, quindi, gli auspicati benefici al mondo delle imprese e dei lavoratori autonomi. L'estensione del limite di applicazione a tutti i soggetti IVA con volume d'affari inferiore a 2 milioni di euro, operata dal D.L. n. 83/2012 in aderenza alle prescrizioni della normativa europea, unitamente al fatto che il nuovo regime si rende applicabile per tutte le operazioni effettuate dal soggetto che decide di entrare, forniranno, nel tempo, al 95% delle imprese italiane un aiuto concreto di natura finanziaria.
Uno dei più grandi problemi che attanagliano le imprese nella fase attuale della congiuntura economica si deve ricercare nelle difficoltà di raggiungere un equilibrio finanziario. Proprio considerando queste difficoltà risulta fondamentale che tutte le discipline, compresa quella tributaria, siano utilizzate anche come leva finanziaria delle imprese.

È il caso della recente introduzione del regime IVA di cassa di cui all’art. 32-bis del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (decreto crescita), come convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Prima di entrare nel merito di questo nuovo regime opzionale di esigibilità dell’IVA, è importante sottolineare che si tratta di una chiara attuazione della direttiva 2010/45/UE del 13 luglio 2010.

È importante, in primo luogo, perché è stato possibile disporre il limite di applicazione a 2 milioni di euro di fatturato, senza alcuna richiesta di autorizzazione UE o comunicazione al Comitato IVA, proprio perché la sua adozione avverrà sicuramente entro il limite temporale del 31 dicembre 2012, così come prescrive la direttiva europea supra meglio richiamata.

È anche importante perché il nuovo regime è stato inserito nella direttiva comunitaria sull’IVA, così come è stato inserito nella disciplina interna, anche se con alcune differenze, comunque ammesse proprio dalla Commissione europea in una nota a verbale allegata alla direttiva 2010/45/UE.


Fonte: IPSOA

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