Il deposito di un documento (nella specie, il processo verbale di constatazione) avvenuto nel corso del primo grado di giudizio oltre i termini consentiti dalla norma processuale, non ne pregiudica l’utilizzabilità in sede di gravame allorché esso sia stato nuovamente riprodotto in secondo grado ovvero sia stato, a ogni modo, acquisito al fascicolo processuale e invocato dalla parte a supporto dei motivi di appello.
Questo il principio di diritto desumibile dall’ordinanza della Corte di cassazione 17940, depositata lo scorso 19 ottobre.

I fatti di causa
Il contenzioso è originato dall’impugnazione di un avviso di accertamento notificato a una società di capitali nel 2003 e recante il recupero delle imposte dirette.
Contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale, che annullava l’avviso di accertamento, l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso.

Il giudice di appello riformava la sentenza di prime cure, confermando nel frattempo la validità dell’avviso di accertamento.
Ai fini della decisione, era determinante, quale prova, il processo verbale della Guardia di finanza al quale l’avviso di accertamento faceva riferimento e che, in virtù della tardiva costituzione dell’ufficio, veniva depositato in Commissione tributaria provinciale solamente dopo lo spirare del termine previsto dalla legge per la consegna dei documenti in primo grado.

Contro quest’ultima pronuncia, la parte privata proponeva ricorso per cassazione.

Il giudizio e la pronuncia della Cassazione
Fra i motivi di doglianza, la ricorrente ha contestato la violazione dell’articolo 32 del Dlgs 546/1992.
In particolare, secondo la società, tale norma, nel prevedere la possibilità di depositare i documenti sino a venti giorni liberi prima della data di trattazione, implica che un eventuale ritardo nella produzione degli stessi, ne comprometterebbe la “producibilità” nel successivo grado di giudizio.

Sulla questione, la Suprema corte chiarisce che la tardiva produzione di un documento nel corso del giudizio di primo grado non incide in alcun modo sulla possibilità di depositarlo successivamente in sede di appello.
La Corte regolatrice precisa, infatti, che nel processo tributario non può trovare applicazione la preclusione sui nuovi mezzi di prova prevista dall’articolo 345 del codice di procedura civile. Per il principio di specialità, occorre invece fare riferimento all’articolo 58, comma 2, del Dlgs 546/1992, che, regolando la materia, esplicitamente ripone nel libero arbitrio delle parti la possibilità di produrre nuovi documenti in sede di gravame, nel rispetto, in ogni caso, dei termini per il deposito previsti dal citato articolo 32 (applicabile al processo di appello in virtù del generico rinvio dell’articolo 61 del Dlgs 546/1992).

A prescindere dalla contestazione sopra riportata, secondo la ricorrente, poi, ai fini dell’utilizzabilità, occorrerebbe che i documenti siano in ogni caso ritualmente e “formalmente” ri-depositati in appello e non, come accaduto nella fattispecie in esame, che si trovino casualmente fra gli atti del processo per effetto della tardiva produzione.
Sul punto, la Cassazione, pur rilevando l’infondatezza del motivo in virtù della circostanza che la sentenza impugnata avesse comunque constatato la ricorrenza di un rituale deposito da parte dell’Agenzia, ribadisce un principio consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “la tardiva allegazione di un documento in primo grado per inosservanza del termine di legge, non si traduce nella definitiva perdita della possibilità di avvalersi del documento medesimo, rimanendo salva la facoltà di depositarlo nel processo di secondo grado ovvero, se il documento stesso sia ormai acquisito al fascicolo processuale in dipendenza di detta precedente irrituale produzione, d'invocarlo a corredo dei motivi dell'appello, con implicita produzione di esso”.

Ne deriverebbe, in pratica, che la parte che intende avvalersi in sede di appello del documento tardivamente depositato nel corso del giudizio di primo grado, abbia una duplice possibilità:
riprodurre nuovamente il documento dinanzi al giudice del gravame (cosiddetta produzione “esplicita”)
limitarsi a richiamare espressamente nei motivi dell’atto di appello il documento, sempreché lo stesso sia stato comunque acquisito agli atti del processo (cosiddetta produzione “implicita”).


Fonte: Agenzia Entrate

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