L’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA a credito presuppone l’adempimento dell’obbligo di presentare la dichiarazione annuale IVA. Pertanto, in caso di inosservanza dell’obbligo della dichiarazione annuale, al contribuente è preclusa, in forza della complessiva disciplina dell’imposta sul valore aggiunto, la possibilità di recuperare il credito d’imposta maturato in detta annualità esercitando il diritto alla detrazione nel periodo d’imposta successivo. Detta preclusione appare tassativa ed opera anche se il credito sia stato regolarmente annotato nella dichiarazione mensile di competenza [l’obbligo di presentazione delle dichiarazioni periodiche IVA è stato abrogato dal 1 gennaio 2002 per effetto del DPR n. 435 del 2001]. Fermo restando, in applicazione dell’art. 30, comma 2, DPR n. 633 del 1972, il diritto del contribuente al soddisfacimento del credito mediante istanza di rimborso (Cass. n. 20040/2011, n. 19326/2011, n. 16477/2004).

Ordinanza n. 17754 del 16 ottobre 2012 (udienza 26 settembre 2012)
Cassazione civile, sezione VI – 5 - Pres. Cicala Mario – Est. Di Blasi Antonino
Iva – Diritto alla detrazione dell’imposta a credito – Omessa presentazione della dichiarazione annuale – Non spetta

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