L’articolo 5, paragrafo 7, lett. a), della sesta direttiva prevede che “gli Stati membri  possono assimilare a una cessione a titolo oneroso: l’impiego da parte di un soggetto passivo, per i bisogni della sua impresa, di un bene prodotto, costruito, estratto, lavorato, acquistato o importato nel quadro di detta impresa, qualora l’acquisto del bene in questione presso un altro soggetto passivo non gli dia diritto alla deduzione completa dell’Iva”.

I termini della controversia
La domanda di pronuncia pregiudiziale è stata proposta nell’ambito di una controversia che oppone l’Amministrazione finanziaria olandese a un ente locale, in materia di Iva. Il Comune aveva integrato in una attività di impresa da essa esercitata beni immobili di sua proprietà e sottoposti a lavori di miglioramento, effettuati da un terzo. Il Comune è proprietario di un impianto sportivo di cui fanno parte alcuni campi all’aperto, che concede in locazione ad associazioni sportive, applicando l’esenzione Iva prevista in favore di queste ultime.
Successivamente, l’ente locale ha dato incarico ad alcune imprese di coprire tali campi con un rivestimento artificiale. Dopo la consegna dell’opera ha continuato a concedere in locazione gli stessi campi, applicando l’esenzione dall’Iva alle medesime associazioni sportive.
Dopo aver pagato le fatture relative a tali lavori, il Comune non ha potuto beneficiare di una detrazione Iva, poiché la sua attività, vale a dire la locazione ad associazioni sportive, è esente da Iva. L’Amministrazione finanziaria olandese ha notificato al comune una rettifica per l’Iva dovuta, posto che la destinazione, da parte del comune, dei campi, alla attività di locazione doveva essere considerata come utilizzo a fini aziendali di beni prodotti su commissione mettendo a disposizione i materiali, tra i quali è compreso il terreno, soggetta ad Iva, in base alla disciplina interna.

La questione pregiudiziale
Il  comune, ritenendo che l’impiego di campi dotati di un rivestimento artificiale per i bisogni della sua attività di locazione non può essere soggetto ad Iva, ha sottoposto alla Corte UE la seguente questione pregiudiziale: se l’articolo 5 della direttiva comunitaria deve essere interpretato nel senso che l’impiego da parte di un soggetto passivo, per i bisogni di una attività economica esente da Iva, di terreni di cui è proprietario e che ha fatto trasformare da un terzo, può essere oggetto di imposizione a titolo di Iva, che ha come base imponibile la somma del valore del terreno sottostante tali campi e dei costi di realizzazione di questi ultimi.

Le valutazioni della Corte
La facoltà di assimilazione ha determinato una rettifica contestata dal comune, in base alla quale tale comune doveva versare, oltre all’Iva inerente ai lavori di realizzazione dei suoi campi sportivi, un importo relativo al valore del terreno ad esso sottostante. La disposizione riguarda situazioni in cui il meccanismo di detrazione previsto, in via generale, dalla sesta direttiva, non poteva essere applicato. In caso di utilizzo di beni a fini di una attività economica imponibile a valle, si impone una detrazione a monte dell’imposta che ha gravato su tali beni, al fine di evitare una doppia imposizione. Qualora, invece, beni acquistati da un soggetto passivo, vengono impiegati per esigenze di operazioni esenti, non può aversi detrazione a monte dell’imposta che ha gravato su tali beni.
Gli Stati membri che si avvalgono della facoltà di assimilazione a una cessione effettuata a titolo oneroso ai sensi dell’articolo 5 della direttiva, possono considerare che l’imposizione gravante ai fini Iva su un soggetto che concede campi sportivi in locazione ad associazioni sportive, deve essere equiparata all’imposizione che graverebbe su un concorrente che concede in locazione ad associazioni sportive campi sportivi, aventi una superficie artificiale, interamente acquistati presso un terzo.
L’Iva si applica al valore aggiunto dei beni o dei servizi considerati, in quanto l’imposta dovuta in occasione di una operazione viene calcolata previa detrazione di quella che è stata versata all’atto della precedente operazione. Ne deriva che la facoltà di assimilazione a una cessione effettuata a titolo oneroso, non può essere esercitata per riscuotere un importo Iva sul valore dei beni che il soggetto passivo interessato ha messo a disposizione del terzo che li ha completati e migliorati, posto che tale soggetto passivo, nell’ambito di una precedente imposizione, aveva già pagato l’Iva su tale valore.
Una imposizione reiterata non sarebbe in linea con la finalità di tale facoltà di assimilazione, che consiste nel permettere agli Stati membri di assoggettare ad Iva, l’impiego di beni per i bisogni di attività esenti da Iva, ma non può comportare l’autorizzazione di detti Stati membri, ad assoggettare ripetutamente ad Iva una stessa quota del valore di tali beni.
Nel caso in esame, il giudice nazionale dovrà verificare se il comune, anteriormente alla rettifica avesse pagato l’Iva inerente al valore del terreno sottostante i campi sportivi. Se così fosse, una rettifica come quella cui è stata sottoposta il comune, eccede i limiti della facoltà prevista all’articolo 5 della sesta direttiva. Inoltre, qualora dovesse risultare che anteriormente alla rettifica, il Comune non aveva pagato un importo Iva inerente il valore del terreno sottostante i suoi campi sportivi, occorrerebbe accertare, prima che l’imposizione a titolo di Iva contenuta in tale rettifica possa essere dichiarata compatibile con l’articolo 5, par. 7, lettera a), della sesta direttiva, che tali campi non rientrino nell’esenzione di cui all’articolo 13 della direttiva.

Le conclusioni    
Secondo gli eurogiudici l’articolo 5 della sesta direttiva deve essere interpretato nel senso che l’impiego da parte di un soggetto passivo, per i bisogni di una attività economica esente da Iva, di terreni di cui è proprietario e che ha fatto trasformare da un terzo, può essere oggetto di una imposizione a titolo di Iva che ha come base imponibile la somma del valore del terreno sottostante tali terreni e dei costi di trasformazione di questi ultimi, nei limiti in cui il soggetto passivo non abbia ancora pagato l’Iva inerente a tale valore e a tali costi, e sempre che tali terreni non rientrino nell’esenzione di cui all’articolo 13 della direttiva.

               
Fonte: causa c-299/11 dell'8 novembre

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