La concessione non per fini commerciali del diritto di utilizzo di immagini fotografiche di carattere artistico è soggetta a Iva?

L’articolo 3, comma 4, del Dpr n. 633/1972 esclude dall’Iva le transazioni (cessioni, concessioni, licenze e simili) aventi a oggetto i diritti esclusivi di utilizzazione delle opere dell’ingegno, protette ai sensi del capo I della legge sul diritto di autore n. 633/1941, a condizione che siano poste in essere dal loro autore, erede o legatario e che non siano destinate a finalità di pubblicità commerciale.
Pertanto, le cessioni da parte dell’autore di opere fotografiche offerte a terzi per l’utilizzazione economica delle stesse, non destinate a fini di pubblicità commerciale, sono escluse dal campo di applicazione dell’Iva, trattandosi di opere protette ai sensi del capo I della citata legge sul diritto di autore.
Vanno invece assoggettate a Iva, ai sensi del secondo comma, n. 2, dell’articolo 3 richiamato, le stesse operazioni se poste in essere da soggetti diversi dall’autore, legatario o erede.


Fonte: Agenzia Entrate

0 commenti:

 
Top