Si analizzano le diverse tecniche di utilizzo degli strumenti finanziari partecipativi di cui agli artt. 2346, comma 6, e 2351, comma 5, c.c., sottoscritti da investitori "professionisti" quali banche e fondi d'investimento.
Si esamina, inoltre, se ed entro quali limiti gli statuti delle societa` per azioni possano concretamente riservare, ai titolari di tali strumenti, diritti economico-patrimoniali e meccanismi contrattuali di disinvestimento. Un cenno finale e` dedicato al trattamento fiscale delle varie categorie di Sfp.
L’esperienza applicativa dell’istituto degli ‘‘strumenti finanziari partecipativi’’, di cui agli artt. 2346, ultimo comma, e 2351, ultimo comma, c.c. (d’ora innanzi indicati anche con l’acronimo ‘‘Sfp’’), di recente maturata nella prassi professionale, insegna che gli Sfp sono uno strumento assai efficace per la loro notevole duttilita` e utilita`, e cio` perche´, da un lato, la legge consente all’autonomia statutaria - come oltre si vedra` - un grande spazio di manovra per adattarli alla concreta fattispecie nel cui contesto essi vengono emessi, e perche´, d’altro lato, gli Sfp si sono rivelati adatti alla gestione di situazioni anche assai eterogenee tra loro, e cioe` sia nel contesto di una situazione di mercato florida (come accadeva negli anni immediatamente successivi alla riforma del diritto societario) sia in un contesto di crisi, quale quello attuale. Infatti, in una fase di prosperita` dei mercati, gli Sfp possono essere (come, in effetti, sono stati) utilizzati, in particolare, quali canali alternativi per il reperimento di risorse finanziarie attraverso operazioni di private equity, indirizzate, ad esempio, a sostenere la fase di nascita o il primo stadio di sviluppo delle imprese. Ma anche nel contesto di una situazione di mercato patologica, gli Sfp si rivelano uno strumento adeguato e flessibile, soprattutto per consentire operazioni di ristrutturazione del debito maturato dalle societa` in crisi nei confronti del sistema bancario: se i finanziamenti vengono rinegoziati e parte dei crediti vantati dalle banche nei confronti delle societa` oggetto di restructuring  vengono convertiti in apporto di capitale di rischio, la sottoscrizione di Sfp (variamente configurabili quali titoli di debito o di capitale) puo` infatti permettere alle banche  creditrici di recuperare in parte, o anche per intero, il proprio credito. Infine, gli Sfp hanno dimostrato una valenza particolare anche nell’ambito di operazioni di acquisto di partecipazioni di minoranza: infatti, un investitore puo` essere interessato a coniugare una partecipazione minoritaria con una posizione di titolarita` di strumenti finanziari partecipativi, specie laddove quest’ultima venga accompagnata sia da particolari tutele per favorirne il riscatto o la vendita, al fine di rendere monetizzabile l’investimento, sia da presidi statutari volti a tutelare gli interessi dei titolari degli Sfp. Tra l’altro, l’investimento in strumenti finanziari potrebbe anche rappresentare, per il socio di minoranza, un passaggio intermedio in un programmato percorso di acquisizione della maggioranza del capitale sociale della societa` emittente gli Sfp, e cio` , ad esempio, mediante la conversione in azioni degli Sfp. E `facile rilevare, da questo breve resoconto sull’utilizzo degli Sfp finora praticato, che gli Sfp rappresentano uno strumento impiegato essenzialmente nell’ambito di operazioni che coinvolgono investitori ‘‘professionisti’’ (quali banche e fondi di investimento), poiche´ il collocamento di Sfp evidentemente presuppone un sottoscrittore dotato della capacita` di effettuare una approfondita valutazione della situazione economica e finanziaria, attuale e prospettica, della societa` che li emette, nonche´ della capacita` di negoziare con essa le opportune garanzie, le idonee forme di remunerazione e gli strumenti di tutela piu` adeguati a protezione dell’investimento a fronte del quale gli Sfp vengano emessi. Questo coinvolgimento di investitori ‘‘professionisti’’ nelle diverse tipologie di operazioni di emissione di Sfp, sopra brevemente descritte, ha dunque avuto la conseguenza che, nella prassi professionale, una importanza centrale sia stata assunta dagli strumenti di protezione elaborati a vantaggio dell’investitore che sottoscriva gli Sfp nonche´ dai diritti di natura patrimoniale o amministrativo-patrimoniale che - caso per caso - gli vengono attribuiti. A questo riguardo, e` inevitabile rilevare che se, da un lato, la scarna disciplina codicistica degli Sfp, di cui agli artt. 2346, ultimo comma, e 2351, ultimo comma, c.c., ha sollecitato l’esplicazione della fantasia degli operatori nella elaborazione di regole confacenti al singolo caso concreto, stante l’ampia autonomia statutaria disponibile in materia, dall’altro lato rimane irrisolta tutta una serie di questioni riguardanti, in particolare, il novero dei diritti patrimoniali e dei diritti a contenuto amministrativopatrimoniale incorporabili negli Sfp. Si rende necessario, pertanto, verificare, nel silenzio degli artt. 2346, ultimo comma, e 2351, ultimo comma, c.c., quali siano gli indici in base ai quali i ‘‘diritti patrimoniali’’ connessi alla titolarita` di uno strumento finanziario possano effettivamente dirsi ‘‘partecipativi’’ e quindi possano rappresentare un idoneo presupposto per qualificare come ‘‘partecipativo’’ lo strumento finanziario dal quale essi derivano; occorre poi anche esaminare in che modo la regolamentazione degli Sfp possa essere concretamente declinata all’interno degli statuti delle societa` emittenti; e si rende, infine, indispensabile indagare quali tecniche contrattuali di disinvestimento siano ipotizzabili in relazione agli Sfp, affrontando anche il tema se, ai titolari di strumenti finanziari partecipativi, possano essere attribuiti determinati diritti a contenuto amministrativo-patrimoniale, quali il diritto di recesso o il diritto di conversione degli Sfp in azioni ordinarie della societa` emittente. Da ultimo, e` interessante approfondire la questione del trattamento fiscale degli Sfp, la quale evidentemente dipende dalle modalita` con le quali gli strumenti in questione vengano strutturati e, quindi, dagli obiettivi che societa` emittente e sottoscrittori si prefiggono con la loro emissione.


Fonte: IPSOA

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