Comportamento concludente e successiva indicazione nel quadro VO del modello Iva. Queste le tappe che il provvedimento del direttore dell’Agenzia, datato 21 novembre, ha fissato per le imprese e i lavoratori autonomi con volume d’affari fino a due milioni di euro, per scegliere la liquidazione per cassa dell’imposta sul valore aggiunto.

Il regime
Previsto dal Dl 83/2012 e regolamentato dal decreto del Mef dello scorso 11 ottobre, il regime dell’Iva per cassa ha la finalità di non far anticipare, al cedente di beni o prestatore di servizi, il versamento dell’imposta, in tutti i casi in cui l’acquirente o il committente non abbiano ancora provveduto a saldare le fatture. Normativamente, la disposizione è contenuta nell’articolo 32-bis del decreto legge 83/2012, in base al quale per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi con volume d’affari non superiore a due milioni di euro, nei confronti di cessionari o committenti che agiscono, a loro volta nell’esercizio di impresa, arte o professione, l’Iva diviene esigibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi, oppure, in ogni caso, trascorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione; un limite quest’ultimo, che oltretutto non si applica quando il cessionario o committente, prima del decorso dell’anno, sia stato assoggettato a procedure concorsuali.

L’opzione
Riassumendo, le porte al regime sono aperte a quanti nell’anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d’affari non superiore a due milioni di euro. L’opzione, si legge nel provvedimento, si desume dal comportamento concludente del contribuente ed è comunicata nella dichiarazione Iva (quadro VO) relativa all’anno in cui è esercitata l’opzione e che il contribuente presenterà nel corso di quello successivo.
Per effetto della scelta, le fatture dovranno riportare l’annotazione che si tratta di operazione con Iva per cassa, ai sensi dell’articolo 32-bis del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83.

L’efficacia
Escluso il 2012, per il quale nel regime potranno ricadere le operazioni effettuate a partire dal prossimo 1° dicembre, l’opzione ha effetto a partire dal 1° gennaio dell’anno in cui è esercitata oppure, in caso di inizio dell’attività in corso d’anno, dalla data di inizio dell’attività.

La scelta vincola il contribuente all’applicazione dell’Iva per cassa per almeno un triennio, salvo, ovviamente, il caso di superamento della soglia dei due milioni di euro; situazione nella quale, va ricordato, è prevista l’uscita dal regime a partire dal mese successivo a quello in cui la soglia è stata superata.

In ogni modo, trascorso il triennio – con il 2012 che è considerato il primo di applicazione del regime, per le opzioni esercitate dal 1° dicembre – la scelta resta valida per ciascun anno successivo, a meno di una revoca espressa, da esercitarsi con le stesse modalità previste per l’opzione.


Fonte: Agenzia Entrate

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