L'Agenzia delle Entrate mi ha inviato una comunicazione nella quale ha rettificato i dati da me indicati nel modello 730 e relativi alla detrazione del 20% per l'acquisto di mobili ex art.2 DL 10-2-2009 n.5. In particolare l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che l'intervento edilizio effettuato, cioè la sostituzione delle serrature della porta d'ingresso all'appartamento (rientrante fra gli interventi per l'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi), "benchè agevolabile ai sensi della legge 449/1997 non ricada tra quelli previsti dall'art.2 del su citato decreto che si riferisce specificatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati su singole unità immobiliari residenziali iniziati a partire dal 1/7/2008." (testuali parole). Preciso inoltre che ho fatto eseguire il suddetto intervento nel luglio 2009 e che ho acquistato i mobili nell'ottobre 2009, facendo tutte le dovute comunicazioni previste per legge e pagando il suddetto intervento e gli acquisti di mobili esclusivamente con bonifici bancari.
L'Agenzia delle Entrate pertanto mi ha richiesto di restituire l'importo da me portato in detrazione nel modello 730 pagando una sanzione del 20% e gli interessi di mora.
La mia domanda è se sia corretta la mia interpretazione del suddetto DL 10-2-2009 n.5 oppure lo sia quella, diversa, dell'Agenzia delle Entrate e quali argomentazioni posso portare a sostegno dalla mia interpretazione. Posso dire che, essendo un intervento agevolabile ai sensi della legge 449/1997, come riconosciuto dall'Agenzia delle Entrate, il diritto al bonus del 20% è automatico? Ci sono sentenze delle commissioni tributarie in merito a questa problematica?

1 commenti:

Tortelotti Fabrizio ha detto... 9/12/12 16:04

Salve
L'art.2 del DL 10-2-2009 N.5 permette a chi fruisce dell'agevolazione ex art.449/97 di usufruire dell'ulteriore detrazione sulle ulteriori spese documentate effettuate per l'acquisto di mobili e in genere arredi
Indi per cui le due agevolazioni sono collegate ma non cumulabili.
Riteniamo per ciò corretta l'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate, per quanto si desume dal testo

 
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