L’articolo 3-bis del D.Lgs. n. 82/2005 (CAD), introdotto dall’art. 4 del D.L. n. 179/2012, prevede la possibilita` per il cittadino di dichiarare una propria casella di posta elettronica certificata, ad esso rilasciata ai sensi della normativa vigente, quale proprio domicilio digitale.
In particolare si puo` trattare sia di una casella di posta elettronica certificata rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 68/2005, sia di casella di posta elettronica certificata governativa, rilasciata al cittadino ai sensi del D.L. n. 185/2008, convertito nella L. n. 2/2009.
Il domicilio digitale sara` conservato presso l’anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), che garantira`, mediante allineamento continuo con le anagrafi tenute dai comuni, la disponibilita`, in tempo reale, anche dei dati relativi alle generalita` e all’indirizzo anagrafico delle persone fisiche. L’ANPR rendera` disponibile il domicilio digitale a tutte le Amministrazioni e ai gestori di pubblici servizi tramite servizi di accesso telematico.
Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro delegato per l’innovazione, saranno definite le modalita` di comunicazione, variazione e cancellazione del proprio domicilio digitale da parte del cittadino, nonche` le modalita` di consultazione dell’ANPR da parte delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori o esercenti di pubblici servizi ai fini del reperimento del domicilio digitale dei cittadini.
A decorrere dal 1° gennaio 2013, le Amministrazioni pubbliche e i gestori o esercenti di pubblici servizi comunicheranno con il cittadino esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato.

Fonte: AteneoWeb 31/10/2012

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