Prima scadenza per la sanatoria delle opzioni dimenticate. I contribuenti che, nel corso del 2011 e nei primi mesi del corrente esercizio, hanno omesso l'opzione o altri adempimenti formali richiesti per applicare un regime fiscale di favore possono sanare la loro posizione, effettuando l'adempimento entro il prossimo 31 dicembre e versando la sanzione fissa di €258. Una delle più importanti misure contenute nel D.L. n.16/12 riguarda la possibilità di evitare la decadenza dei benefici prevista per chi, intendendo usufruire di un determinato beneficio fiscale o di un regime agevolativo, dimentica di effettuare nei termini un adempimento (opzione, comunicazione o altro) posto dalla legge quale condizione essenziale di validità. La dichiarazione che fa da spartiacque per la sanatoria, come chiarito dalla C.M. n.38/E/12, non è quella riferita all'anno durante il quale si è dimenticata la comunicazione (come avviene invece nel caso del ravvedimento operoso), bensì la prima che deve essere presentata dopo la scadenza dimenticata. Quindi per le opzioni omesse nei primi nove mesi di un certo anno si tratta del modello Unico del 30 settembre dello stesso anno (riferito all'esercizio precedente), mentre per quelle dell'ultimo trimestre si va al 30 settembre dell'anno seguente. La C.M. n.38/E ha stabilito un periodo transitorio per le opzioni dimenticate nel 2011 e nei primi mesi del corrente esercizio, per la cui regolarizzazione è stato dato termine fino al prossimo 31 dicembre Fonte: Il Sole 24 Ore 15/11/2012

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