I lavori di rimozione di rifiuti speciali pericolosi necessari per il rifacimento idrico-fognario possono fruire della detrazione Irpef del 36%?

Le spese sostenute per i lavori di bonifica del terreno possono essere riconosciute solo se indispensabili per la realizzazione dell’intervento di “ristrutturazione delle fognature” oggetto dell’agevolazione e nei limiti della parte della spesa strettamente necessaria per la realizzazione dell’intervento agevolato. In altri termini, ai fini della detrazione, rileva lo stretto collegamento e l’accessorietà rispetto alla realizzazione degli interventi agevolabili che consente il riconoscimento dei relativi costi.
L’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto come interventi agevolabili la progettazione dei lavori, le perizie e sopralluoghi nonché gli eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi (cfr circolari n. 57 e n. 121 del 1998, nonché risoluzione n. 229/2009).
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 350/2002, ha precisato che nell’ambito dei lavori per la realizzazione e l’integrazione dei servizi igienico-sanitari possono essere compresi anche quelli relativi alla costruzione o il rifacimento dell’impianto idrico-fognario fino alla rete pubblica, realizzati con opere interne o esterne, in quanto si tratta di lavori che presentano le caratteristiche proprie degli interventi di manutenzione straordinaria, da considerare riferiti, come chiarito con circolare n. 57/1998, agli “...interventi, anche di carattere innovativo, di natura edilizia ed impiantistica, finalizzati a mantenere in efficienza ed adeguare all’uso corrente l’edificio e le singole unità immobiliari, con il rispetto della superficie, della volumetria e della destinazione d’uso”.
I lavori di bonifica del suolo su cui sorge l’edificio, seppur effettuati su parti comuni dell’edificio ai sensi dell’articolo 1117 del codice civile, non possono - di per sé - fruire dell’agevolazione prevista dalla legge n. 449/1997 in quanto non riconducibili ad alcuno degli interventi edilizi previsti dalle lettere a), b), c) e d), dell’articolo 31 della legge n. 457/1978 (ora articolo 3 del Dpr n. 380/2001), dalla cui realizzazione deriva il particolare regime fiscale. Sul punto, il legislatore, con la legge n. 289/2002 (articolo 2, comma 5) ha esteso l’agevolazione in esame ai soli interventi di bonifica dell’amianto (ora oggetto della lettera l del comma 1 dell’articolo 16-bis del Tuir), costituendo solo per tale tipo di bonifica una categoria a parte che risulta agevolabile indipendentemente dalla classificazione tra gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia.
Si precisa che il rispetto delle disposizioni in materia ambientale, la sussistenza del carattere di indispensabilità dei lavori di bonifica e l’individuazione della parte di spesa da considerare strettamente necessaria dovranno risultare da rigorose valutazioni tecniche fondate su elementi oggettivi.


Fonte: Agenzia Entrate

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