Il condono previsto dall’articolo 9-bis della legge n. 289 del 2002 concede la facoltà di definire gli omessi e tardivi versamenti di imposte e ritenute emergenti dalle dichiarazioni mediante il solo pagamento di imposta ed interessi ovvero, in caso di mero ritardo, dei soli interessi senza aggravi e sanzioni. Secondo un principio giurisprudenziale consolidato, si tratta di una forma di condono cosiddetto “clemenziale” e non premiale come le fattispecie regolate dagli articoli 7, 8, 9, 15 e 16 della legge n. 289 del 2002 che attribuiscono al contribuente il diritto potestativo di chiedere un accertamento straordinario, da effettuarsi con regole peculiari rispetto a quello ordinario. Di conseguenza, nell’ipotesi di cui all’articolo 9-bis citato, non essendo necessaria alcuna attività di liquidazione ex articolo 36-bis del Dpr n. 600 del 1973 in ordine alla determinazione delle somme dovute come specificate nella dichiarazione integrativa, l’efficacia del condono è subordinata all’integrale pagamento di quanto dovuto e, in caso di pagamento rateale, al puntuale pagamento delle somme dovute alle scadenze (cfr. Cassazione n. 20745/2010, n. 20966/2010, n. 14708/2010, n. 6051/2010, n. 18353/2001 e n. 6370/2006).

Ordinanza n. 17758 del 16 ottobre 2012 (udienza 27 settembre 2012)
Cassazione civile, sezione VI - 5 - Pres. Cicala Mario - Est. Di Blasi Antonino
Agevolazioni fiscali – Sanatoria degli omessi versamenti ex art. 9-bis L. n. 289 del 2002 – Efficacia del condono – Integrale versamento delle somme dovute

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