L’esibizione di una copia della dichiarazione dei redditi, di contenuto difforme rispetto all’originale in possesso dell’amministrazione finanziaria, non fa prova circa la spettanza di un credito d’imposta ai fini IRPEF e IVA. In ogni caso, a prescindere dalle questioni civilistiche concernenti il disconoscimento della autenticità della copia fotostatica, va ribadito il consolidato principio secondo cui nelle liti originate dalla negazione del credito (sia stato esso chiesto a rimborso ovvero sia stato riportato a nuovo – come nella specie – l’anno successivo a quello di relativa maturazione), da un lato è sempre consentito all’amministrazione prospettare in giudizio argomentazioni giuridiche ulteriori rispetto a quelle espresse nella motivazione del provvedimento negativo (v. per tutte Cass. n. 22567/2004), e dall’altro incombe comunque sul contribuente l’onere della prova in ordine alle condizioni di esistenza del credito vantato (cfr., per varie applicazioni per esempio in tema di irap, Cass. n. 6371/2009; n. 3676/2007).

Sentenza n. 18427 del 26 ottobre 2012 (udienza del 20 giugno 2012)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Merone Antonio – Est. Terrusi Francesco
Liquidazione delle dichiarazioni – Contestazione su crediti d’imposta non spettanti – Onere della prova a carico del contribuente

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