Domanda
L'azienda ha erogato l'assegno nucleo familiare, dall'anno 2006, ad una dipendente con nucleo familiare costituito da entrambi i genitori naturali e i due relativi figli (i figli sono stati riconosciuti da entrambi i genitori), senza essere in possesso dell'autorizzazione Inps. Si chiede innanzitutto se in tal caso sia necessaria l'autorizzazione Inps e in caso affermativo in che modo si può regolarizzare la posizione della dipendente.

Risposta
Tra le prestazioni economiche a carico dell'INPS, erogate con la mera finalità di sostenere il reddito del lavoratore richiedente, si annovera l'assegno per il nucleo familiare che, per le peculiarità tipiche, investe il "nucleo familiare" nella sua naturale costituzione: soggetti che lo compongono e reddito complessivamente percepito dagli stessi.

Ferma restando che l'individuazione dei componenti il nucleo va effettuata con riferimento al richiedente l'assegno, a norma dell'art. 2, comma 6, del decreto legge n. 69/1988, il nucleo familiare è composto, a determinate condizioni, dal richiedente l'assegno; dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato; dai figli ed equiparati; dai fratelli, sorelle e nipoti.

In alcuni specifici casi, la concessione dell'assegno è subordinata alla preventiva autorizzazione istruita dall'INPS. In particolare, tra le altre motivazioni, si procede alla richiesta della suddetta autorizzazione, qualora si voglia includere nel nucleo familiare i figli di divorziati o separati legalmente o figli naturali (propri o del coniuge) legalmente riconosciuti dall'altro genitore ovvero figli dell'altro coniuge nati da precedente matrimonio sciolto per divorzio ovvero fratelli, sorelle e nipoti.

Come chiarito dall'INPS con circolare n. 39/1989, il periodo di validità della suddetta autorizzazione, visto l'insita prerogativa, è fissato nel termine di scadenza di massimo cinque anni dalla data di rilascio e, comunque, nel limite del compimento del diciottesimo anno di età per i figli minori per i quali la stessa è richiesta.

I termini prescrizionali differiscono in relazione a chi rivendica il diritto.

Pertanto, il diritto all'assegno familiare, come disposto dall'art. 23 del DPR n. 797/1955, si prescrive nel termine di cinque anni, decorrente dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è compreso il periodo di lavoro cui l'assegno si riferisce.

Al contrario, il recupero da parte dell'INPS degli assegni indebiti, come disciplinato dall'art. 2946 del codice civile, si prescrive in dieci anni.


Fonte: IPSOA

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