Domanda
E' stato stipulato un contratto di compravendita internazionale avente ad oggetto la fornitura di un impianto chiavi in mano. Il regolamento della fornitura è assistito altresì da un credito documentario debitamente confermato da primaria banca italiana. Tra i documenti da presentare per l'utilizzo del credito documentario de quo è previsto anche il certificato di sorveglianza emesso dalla SGS. Per contratto, anche in ossequio a quanto previsto dalla stessa CCI di Parigi, è compito del compratore attivarsi ai fini della sua emissione. Che fare in caso di un suo comportamento omissivo?

Risposta
Con riferimento al quesito riguardante la fornitura di un impianto il cui regolamento è stato concordato con un credito documentario confermato da banca italiana, che, tra i documenti richiesti, prevede un Certificato di sorveglianza/ispezione emesso dalla Società Generale di Sorveglianza (SGS), occorre sgombrare il campo da una serie di equivoci che di seguito riportiamo:

1. Qualsiasi documento prescritto in un Credito documentario da presentare alla banca (nel caso specifico alla banca confermante) ad utilizzo del credito, deve, necessariamente avere il beneficiario come soggetto da cui dipende la presentazione del documento secondo i termini, e le condizioni stabilite nel credito. E', quindi, il venditore/beneficiario e non il compratore/ordinante che dovrà attivarsi per l'emissione di tale certificato. In caso contrario il Credito documentario verrebbe snaturato dalla sua natura giuridica che ne fa un'operazione caratterizzata dall'autonomia e dall'astrattezza, mettendo, altresì, a repentaglio la possibilità per il beneficiario di eseguire una presentazione conforme dei documenti se, anche uno di questi, dovesse essere presentato dal compratore/ordinante.

2. Il fatto che il Credito preveda la presentazione di tale certificato dipende, quasi sicuramente, da un'esigenza del compratore che vuole sentirsi rassicurato che la fornitura sia eseguita in modo conforme a quanto previsto dal contratto sottostante, richiedendo, così, tale certificato emesso da un soggetto estraneo all'operazione che lo rassicura di quanto sopra.

3. La Camera di Commercio Internazionale di Parigi non prevede alcunché al riguardo, né tanto meno all'interno delle Norme ed Usi Uniformi relative ai Crediti documentari, contenuti nella pubblicazione n. 600 elaborati dalla stessa ed entrati in vigore nel luglio del 2007.

4. Se contrattualmente le parti (venditore e compratore) avevano previsto la presentazione del documento in questione da presentare insieme gli altri documenti prescritti nel credito e se il compratore si era fatto "carico" per l'emissione di tale documento a lui stesso necessario, questo non vuol dire che sia lo stesso compratore/ordinante che si debba attivare per la sua emissione. Dovrà farsene carico per quanto concerne il pagamento del perito della SGS, il cui costo dovrà essere sostenuto dal medesimo se così era stato previsto nel contratto sottostante.

Ai fini del Credito documentario, proprio per evitare il rischio di verificarne la portata e, di fatto, il venir meno dell'impegno della banca confermante ad onorarlo a favore del beneficiario, a causa della non presentazione di un documento espressamente prescritto (il Certificato di sorveglianza emesso dalla SGS per l'appunto) è consigliabile comportarsi come il lettore ipotizzava, facendo si che l'emissione del predetto certificato sia curato direttamente dal beneficiario del credito presentandolo, così, insieme agli altri documenti ad utilizzo del credito, in modo da salvaguardare il proprio interesse di incassare l'importo.

Contestualmente il venditore/beneficiario dovrà richiedere al compratore di sostenere/rimborsare le spese sostenute per l'ottenimento del Certificato, evidenziando l'inadempimento rispetto a quanto concordato nel contratto di compravendita, sempre che fosse stato effettivamente previsto che il compratore si sarebbe fatto carico delle spese relative all'emissione del Certificato medesimo, tenendo conto che, solitamente, salvo patti contrari, l'emissione dei documenti riguardanti una vendita è qualcosa di cui s e ne deve occupare la parte venditrice, magari incrementando l'importo complessivo della vendita tenendo conto di eventuali maggiori oneri che si rendessero necessari per tali incombenze.


Fonte: IPSOA

0 commenti:

 
Top