Se un soggetto esercita un'attività autonoma comportante l'iscrizione alla gestione separata Inps (L. n.335/95) e un'attività imprenditoriale compresa tra quelle iscrivibili alla gestione commercianti o artigiani, per quest'ultima iscrizione non è richiesta la verifica del requisito della prevalenza, bensì degli elementi di abitualità e professionalità della prestazione lavorativa oltre agli eventuali ulteriori requisiti di settore. Lo ha precisato ieri l'Inps con la circolare n.78/13 .

Fonte: Il Sole 24 Ore 15/05/2013

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