In quale rigo del modello 730 devono essere indicate le provvigioni regolamentate dall'articolo 25-bis Dpr 600/1973. L'imponibile è dato dall'intero importo oppure dal 50%, su cui è commisurata la ritenuta?

La ritenuta d'acconto è una trattenuta sul compenso corrisposto dal soggetto che si serve della prestazione lavorativa (sostituto d'imposta) al soggetto che ha reso la prestazione (percipiente). In sede di dichiarazione, prevede l'articolo 22 del Tuir, le ritenute alla fonte operate sui redditi che formano il reddito complessivo vanno scomputate dalla relativa imposta. In base a quanto disposto dall'articolo 25 bis del Dpr 600/1973, in relazione alle provvigioni corrisposte per prestazioni inerenti rapporti di agenzia, di rappresentanza, mediazione, commissione, anche a carattere occasionale, si applica una ritenuta a titolo d'acconto dell'Irpef nella misura del 23% sul 50% dell'ammontare complessivo.
Si precisa che la base imponibile è così determinata al solo fine di applicare le ritenute, mentre, nel computo del reddito, l'importo delle provvigioni va indicato per intero, al netto delle spese inerenti l'attività.
I compensi in questione rientrano a tutti gli effetti nei redditi di impresa, previsti dall'articolo 55 del Tuir, se l'attività è esercitata abitualmente. Non possono quindi essere dichiarati nel 730 ma devono essere riportati nel modello Unico PF, nel quadro RF e RG, a seconda che l'azienda operi in contabilità ordinaria o semplificata. C'è invece la possibilità di compilare il 730, indicando i compensi nel quadro D, al rigo 5, qualora l'attività sia stata svolta in via meramente occasionale. Tali importi potranno comunque, alternativamente, essere denunciati in Unico, nel quadro RL (altri redditi), al rigo 15.


Fonte: Agenzia Entrate

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