Con la circolare 15/E del 10 maggio, l’Agenzia delle Entrate ha inteso fornire ulteriori chiarimenti in ordine alla nuova disciplina dell’imposta di bollo su estratti di conto corrente, rendiconti di libretti di risparmio e comunicazioni relative ai prodotti finanziari, dettata dall’articolo 13, commi 2-bis e 2-ter della Tariffa, parte I, allegata Dpr 642/1972, così come modificata dall’articolo 19 del decreto legge 201/2011.
Le nuove istruzioni, che seguono quelle contenute nella circolare 48/E dello scorso dicembre, sono state necessarie per meglio definire l’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione e le modalità di assolvimento del tributo da parte degli operatori del settore.

Ambito di applicazione

Rapporti con i Confidi
Il documento di prassi chiarisce che il tributo disciplinato dall’articolo 13, commi 2-bis e 2-ter della Tariffa, parte I, allegata Dpr n. 642/1972, non trova applicazione per i rapporti intrattenuti dagli enti gestori con i Confidi.
Sono infatti esclusi dalla nozione di “cliente”, così come definita indirettamente dal provvedimento della Banca d’Italia del 9 febbraio 2011, i soggetti che svolgono attività di intermediazione finanziaria, ambito nel quale rientrano i Confidi.
In relazione agli atti e ai documenti formati, emessi e ricevuti a seguito di rapporti intrattenuti con tali soggetti trova, dunque, applicazione l’imposta di bollo ordinaria dovuta, ad esempio, sugli assegni, sui contratti e sulle ricevute bancarie .

Fondazioni bancarie
L’Agenzia delle Entrate precisa che, viceversa, l’imposta di bollo in commento è dovuta per i rapporti di conto corrente, libretti di risparmio o rapporti relativi a prodotti finanziari intrattenuti dalle Fondazioni bancarie con gli enti gestori.
Si tratta di soggetti che non figurano, infatti, tra quelli esclusi dalla nozione di cliente, secondo quanto si desume dalle istruzioni impartite dalla Banca d’Italia.

Amministrazioni dello Stato
Esclusi dall’imposta i rapporti che l’ente gestore intrattiene con le amministrazioni dello Stato perché non sono considerati rapporti intrattenuti con clienti. Applicabile, invece, l’imposta di bollo ordinaria. Di conseguenza, ad esempio, per gli estratti di conto corrente inviati in tali situazioni, l’imposta deve essere calcolata, ai sensi dell’articolo 13, comma 2, della citata Tariffa, nella misura di 1,81 euro, quando la somma è superiore a 77,47 euro.

Società industriali
La società industriale che emette obbligazioni rappresentate da documenti, non immesse in rapporti di custodia e amministrazione, non è tenuta ad applicare l’imposta in esame, non si tratta, infatti, di un soggetto riconducibile agli enti gestori così come definiti dal Dm 24 maggio 2012.
Con la circolare è stato precisato tuttavia che, qualora i titoli diversi da quelli dematerializzati non siano formalmente immessi in un deposito, ma l’ente gestore proceda, ad esempio, al loro collocamento o ne curi la gestione o l’amministrazione, viene a definirsi uno stabile rapporto e, pertanto, l’ente gestore è tenuto, ogni anno, all’applicazione dell’imposta.

Estratti di conto corrente e rendiconti di libretti di risparmio. Novità

Distinzione tra conto corrente e conto deposito
Come era stato già precisato con la circolare 48/2012, l’imposta di bollo sugli estratti di conto corrente bancari e postali, così come stabilita dall’articolo 13, comma 2–bis, della Tariffa, parte I, allegata al Dpr n. 642/1972, è prevista in misura fissa, differenziata a seconda della natura del soggetto. La tassazione dei depositi bancari è, invece, stabilita in misura proporzionale (pari all’1,5 per mille annuo a partire  dal 2013).
La normativa rendeva necessario, dunque, definire gli elementi che individuano il rapporto di conto corrente e quello di deposito. A tal fine i tecnici della Agenzia, dopo avere interpellato la Banca d’Italia, hanno chiarito che l’imposta di bollo deve essere applicata nella misura fissa prevista dall’articolo 13, comma 2-bis, per i depositi che costituiscono la provvista di un rapporto di conto corrente e non sono finalizzati a un investimento. Imposta proporzionale ai sensi del comma 2-ter, invece, per i contratti giuridicamente distinti dal cc, ovvero per i depositi in conto corrente la cui funzione principale non sia quella di fornire una denaro sempre a disposizione del cliente.
Per quanto riguarda l’imposta proporzionale dell’1,5 per mille, il documento precisa che sono sottoposte a questo tipo di tassazione, per tutto il periodo del vincolo, le comunicazioni relative alle giacenze non a disposizione del cliente.

Conti di pagamento presso istituti di pagamento o istituti di moneta elettronica
I conti di pagamento offerti dagli istituti di pagamento e dagli Imel non rientrano nell’ambito applicativo dell’articolo 13, comma 2-bis, della Tariffa, parte I, allegata al Dpr n. 642/1972. Tra i servizi fruibili da questi soggetti, peraltro, non compaiono i conti correnti.
La Banca d’Italia, interpellata al riguardo dall’Agenzia ha chiarito che le nozioni di “conto corrente bancario” e “conto di pagamento” sono simili ma non coincidenti e il secondo è più “limitante” rispetto all’altro. Nel secondo caso, quindi, alle rendicontazioni inviate dagli istituti in questione ai loro clienti, è applicabile l’imposta di bollo ordinaria di 1,81 euro quando la somma supera euro 77,47.

Imprenditori individuali
L’Agenza delle Entrate ha precisato che nel caso in cui l’intestatario del rapporto di conto corrente o di libretto di risparmio, ovvero relativo a prodotti finanziari sia un imprenditore individuale, l’imposta deve essere comunque applicata nella misura prevista per le persone fisiche, a prescindere dall’attività svolta da tale soggetto.

Comunicazioni prodotti finanziari

Prodotti assicurativi soggetti all’imposta sulle assicurazioni
In seguito alle richieste degli operatori del settore, con il documento di prassi in commento si è reso necessario precisare che per le polizze assicurative stipulate o rinnovate entro il 31 dicembre 2000, assoggettate all’imposta sulle assicurazioni, non è dovuto il tributo previsto dall’articolo 13, comma 2-ter in esame.
Nell’imposta sulle assicurazioni, infatti,  “… sono compenetrate le imposte di bollo dovute sui contratti di assicurazione, riassicurazione e di rendita vitalizia, sulle ricevute parziali di pagamento, sulle quietanze (…) e su ogni atto inerente all’acquisizione, gestione ed esecuzione dei contratti di assicurazione (…) posto in essere nei rapporti dell’assicuratore (…) con gli assicurati”.
Bollo dovuto, invece, per gli atti e documenti relativi a polizze di assicurazione e a contratti di capitalizzazione firmati dopo quella data, perché esentati, dall’1 gennaio 2011, dall’imposta sulle assicurazioni (articolo 13, Dlgs 47/2000).

Società fiduciarie e versamento dell’acconto
L’Amministrazione finanziaria chiarisce, infine, che le società fiduciarie, riconosciute dall’articolo 17 della legge 1/1991 come soggetti autorizzati al pagamento del bollo virtuale, sono tenute al versamento dell’acconto ai sensi degli articoli 15 e 15-bis del Dpr 642/1972. Il pagamento deve essere effettuato entro il 16 aprile di ogni anno. L’anticipo non è invece dovuto dalle società fiduciarie “statiche”, perché non comprese tra quelle di intermediazione mobiliare di cui alla legge 1/1991.


Fonte: Agenzia Entrate

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