Non è consentito differire i versamenti mensili previsti dall’articolo 27 del Dpr n. 633 del 1972, rispetto al termine fissato nemmeno in caso di contabilità affidata a terzi. Infatti questa Corte ha già avuto modo di chiarire che in materia di Iva la scelta del regime fiscale di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del Dpr n. 633 del 1972 (contabilità presso terzi), ora abrogati ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, non comporta alcuno slittamento dei termini per i versamenti periodici dell’imposta. Posto, infatti, che lo stesso articolo 27, comma 2, citato prevede espressamente che la liquidazione Iva, e quindi il suo versamento, debba essere effettuata entro il termine previsto dal comma 1, anche nell'ipotesi in cui la società abbia optato per il regime di contabilità presso terzi, non vi è ragione di ritenere che al diverso calcolo dell'imposta da versare corrisponda anche un diverso termine per effettuare il versamento dell'imposta stessa (Cassazione n. 21192 del 2008).

Sentenza n. 9558 del 19 aprile 2013 (udienza 14 dicembre 2012)
Cassazione civile, sezione V - Pres. Virgilio Biagio - Est. Meloni Marina
Iva – Liquidazione del tributo e versamento periodico – Contabilità tenuta presso terzi – Termine per il versamento – Inderogabilità

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