In vista dei versamenti delle imposte di giugno, Assonime, con la sua circolare n. 15 del 13 maggio scorso, ha fornito alcuni chiarimenti sulle nuove norme relative alla deducibilità delle perdite su crediti introdotte dal D.L. n. 83/2012, in attesa dei chiarimenti ufficiali delle Entrate non ancora giunti. Le novità principali hanno riguardato la deducibilità delle perdite su crediti non superiori a 5.000 euro (ridotti a 2.500 euro per le imprese di grandi dimensioni), per le quali la deduzione è ammessa decorsi 6 mesi dalla scadenza. Tra le interpretazioni fornite da Assonime sulle nuove disposizioni, vi è quella secondo la quale le perdite su crediti verso debitori falliti si possono dedurre già nel periodo d'imposta nel quale la procedura concorsuale viene aperta.


Fonte: Il Sole 24 Ore

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