Sono stati istituiti i codici tributo per godere del credito d’imposta derivante dagli incentivi statali in favore di “coloro che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica a basse emissioni complessive e che consegnano per la rottamazione un veicolo di cui siano proprietari o utilizzatori, in caso di locazione finanziaria, da almeno dodici mesi” (articolo 17-decies del Dl 83/2012). È il contenuto della risoluzione n. 32/E del 15 maggio 2013.

Lo stesso articolo differenzia anche gli sconti per l’acquisto dei veicoli a basse emissioni di CO2 proprio secondo la quantità di emissioni prodotte. La percentuale è sempre il 20% sul prezzo di acquisto, fino a un massimo di:
5.000 euro, per i veicoli che producono emissioni di CO2 non superiori a 50 g/km
4.000 euro, per i veicoli che producono emissioni di CO2 non superiori a 95 g/km
2.000 euro, per i veicoli che producono emissioni di CO2 non superiori a 120 g/km”.
Gli sconti praticati dai concessionari sono loro compensati dai costruttori o importatori degli autoveicoli venduti, mediante minor prezzo di acquisto.
Le case madri, a loro volta, recuperano l’importo del contributo statale attraverso l’utilizzo di un credito d’imposta, da utilizzare per il versamento di imposte dovute, anche in acconto, a titolo di:
ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente
Irpef
Ires
Iva.
È consentito l’utilizzo in compensazione, anche tramite il modello F24, del credito d’imposta per gli acquisti effettuati negli anni 2013 e 2014, con i seguenti codici tributo:
"6832" (incentivo fino a 5.000 euro)
"6838" (incentivo fino a 4.000 euro)
"6839" (incentivo fino a 2.000 euro).


Fonte: Agenzia Entrate

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