Dall'1 gennaio 2012 la tutela economica in caso di malattia e il congedo parentale sono estesi ai liberi professionisti iscritti in via esclusiva al la gestione separata del lavoro autonomo, i quali possono accedere alla prestazione inviando per via telematica il modello SR06. Con la circolare n.77/13 dello scorso 14 maggio l'Inps riepiloga le disposizioni che, dal 2007 ad oggi, hanno via via esteso i benefici ad una platea sempre più amplia di iscritti fino ad includervi tutti i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'art.2, co.26, della L. n.335/95, non iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria e non titolari di pensione. Possono pertanto beneficiare dell'indennità di malattia i collaboratori a progetto e le categorie assimilate, intendendo per tali tutti i lavoratori tenuti ad iscriversi alla sola Gestione e per i quali l'onere contributivo è a carico di un committente o associante in partecipazione. L'art.24, co.26, del D.L. n.201/11 ha incluso nella tutela anche i liberi professionisti, non obbligatoriamente iscritti ad altre gestioni pensionistiche. Per il diritto all'indennità operano vincoli contributivi, reddituali e di durata. In particolare, per far valere il diritto sono necessari almeno tre mesi di contribuzione nei 12 mesi precedenti la malattia. Nulla dice la circolare a proposito dell'accredito, ma va tenuto presente che per le categorie di lavoratori in argomento non vale il principio dell'automaticità de lla prestazione, prevista dal codice civile a favore dei soli lavoratori subordinati.

Fonte: Il Sole 24 Ore 16/05/2013

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