Secondo quanto stabilito dall'articolo 10, lettera e-bis, del Tuir, sono deducibili i contributi versati a fondi pensione complementari e a forme pensionistiche individuali, per un importo complessivamente non superiore a 5.164,57 euro, indipendentemente dal reddito complessivo. La circolare n. 70/E/2007 dell'Agenzia delle Entrate ha comunque precisato che i contributi versati, a qualsiasi titolo, al fondo di previdenza complementare, per la parte non dedotta in quanto eccedenti la quota di deducibilità prevista dalla vigente normativa, non scontano l'imposizione fiscale al momento della liquidazione della prestazione.

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