Nel 2012 ho sostenuto spese per ristrutturare la casa intestata a mio padre, onorando gli obblighi per usufruire delle detrazioni del 55% e del 50%. I lavori, iniziati a giugno, sono terminati a dicembre. Ho preso la residenza in quell’immobile a fine settembre; prima risultavo comunque convivente. Ho diritto alla detrazione?

In merito alle detrazione per le spese di ristrutturazione edilizia, è stato più volte affermato che è ammesso a fruire dell’agevolazione anche il familiare, convivente con il possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, che sostiene le spese per la realizzazione dei lavori, a condizione che siano a lui intestati bonifici e fatture. È stata, infatti, ravvisata nella convivenza una condizione che giustifica la partecipazione del coniuge, dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo grado alle spese che avrebbe dovuto sostenere il titolare dell'immobile. Come precisato con la circolare 36/E del 2007, tale principio è da ritenersi valido anche in relazione alla detrazione per i lavori di risparmio energetico, con la precisazione, tuttavia, che esso trova applicazione limitatamente ai lavori eseguiti su immobili appartenenti all'ambito privatistico, a quelli cioè nei quali può esplicarsi la convivenza, ma non in relazione ai lavori eseguiti su immobili strumentali all'attività d'impresa, arte o professione. Con la circolare 34/E del 2008, è stato poi precisato che i familiari conviventi, che sostengono le spese per la realizzazione dei lavori, possono fruire della detrazione d'imposta a condizione che il requisito della convivenza abbia carattere di stabilità e non sia solo episodico. Ciò premesso, al tal fine, si richiede che la convivenza sussista fin dal momento in cui iniziano i lavori.


Fonte: Agenzia Entrate

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