Una società addebita a un cliente le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute dai propri dipendenti in trasferta presso di lui. Tali spese devono essere intestate a lui oppure vanno rifatturate applicando l’Iva al 21%?

Le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate, sono escluse dalla base imponibile Iva (articolo 15, comma 1, numero 3, Dpr 633/1972). Tale disposizione trova applicazione anche per le spese di viaggio, vitto e alloggio. In questo caso, i documenti devono essere intestati, oltre che al soggetto che anticipa le spese, anche al soggetto in nome e per conto del quale le stesse sono state sostenute. Tali importi non costituiscono corrispettivi di una cessione di beni o di una prestazione di servizi, ma una mera partita finanziaria di giro. Come precisato dalla risoluzione ministeriale n. 430585 del 1992, il soggetto che sopporta materialmente il costo deve agire in sostituzione della controparte che originariamente vi sarebbe tenuta e che provvederà successivamente al rimborso. Qualora la spesa sia invece di pertinenza del cedente/prestatore, avendo lo stesso agito in nome proprio, il riaddebito configurerà invece una prestazione di servizi, in quanto tale soggetta a Iva (articolo 5 del Dpr 633/1972).


Fonte: Agenzia Entrate

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