Relativamente ai canoni di locazione per studenti universitari fuori sede, nel caso di dichiarazione congiunta, l’importo massimo di 2.633 euro su cui calcolare la detrazione è per dichiarante o per studente?

La dichiarazione congiunta consente ai contribuenti di presentare il modello 730 in modo tale che eventuali rimborsi o trattenute avvengano sulla busta paga di uno solo dei due, ma non comporta alcuna differenza ai fini del trattamento fiscale delle detrazioni in oggetto. Nello specifico, il Tuir (articolo 15, comma 1, lettera i-sexies) prevede una detrazione Irpef del 19% sui canoni derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 431/1998 dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa, per un importo non superiore a 2.633 euro. L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 34/E del 2008, ha chiarito come tale importo costituisca il limite complessivo di spesa di cui può usufruire ciascun contribuente; ciò anche nell’ipotesi del genitore che sostenga la spesa per più contratti in riferimento a più di un figlio. In caso di contratto di locazione stipulato da entrambi i genitori in favore del figlio studente universitario fuori sede, dovendosi presumere che la spesa verrà ripartita tra i genitori in parti uguali, la detrazione connessa al pagamento del canone spetta a entrambi in egual misura nel limite massimo, per ciascun genitore, di euro 1.316,50. Con la circolare 20/E del 2011 è stata invece affrontata l’ipotesi di genitori con a carico due figli universitari titolari di due distinti contratti di locazione. In tal caso, sia il padre sia la madre potranno beneficiare della detrazione del 19% sull’importo massimo di 2.633 euro.


Fonte: Agenzia Entrate

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