Anche per l'anno 2013 il Legislatore ha inteso agevolare la produttivita` nelle imprese del settore privato prevedendo lo stanziamento di 950 milioni di euro per il 2013 e, rispettivamente, di 400 e 200 milioni di euro per gli anni 2014 e 2015.

Prima di entrare nel merito di quanto, in esecuzione della disposizione appena citata, dispone il D.P.C.M. attuativo 22 gennaio 2013 (vedilo a pag. 1284), va sottolineato come l’Esecutivo, indicando nuovi requisiti per l’accesso, sia partito dalla constatazione che negli anni passati, a partire dalla meta` del 2008, data cui fa riferimento la norma originaria, la tematica della detassazione non abbia portato i risultati sperati. Su cio` hanno inciso fattori individuali e generali, ma non si puo` dimenticare come l’istituto sia stato pensato in un momento in cui sotto l’aspetto dell’andamento generale della produzione, il nostro Paese abbia affrontato un forte periodo recessivo. Disposizioni del D.P.C.M.
Il testo attuale prende lo spunto dall’accordo interconfederale sottoscritto dalle parti sociali (con la sola eccezione della Cgil) il 21 novembre 2012: in quel contratto, ove furono affrontati anche altri argomenti di particolare importanza, si chiede al Parlamento ed al Governo di rendere strutturale la detassazione agevolata al 10% fino a 40.000 euro lordi l’anno e di fissare la decontribuzione prevista dalla legge n. 247/2007 sui salari di produttivita` nel limite massimo del 5% (lo scorso anno si era attestata al 2,25%).
Il D.P.C.M. ha ricompreso nella fascia di detassazione, come si diceva, i redditi da lavoro dipendente riferito al solo settore privato fino a 40.000 euro ma le somme fiscalmente agevolate non possono superare il tetto dei 2.500 euro. I redditi da prendere in considerazione sono quelli dell’anno precedente fiscalmente trattati dall’art. 49 del Tuir e non quelli assimilati, regolamentati dall’art. 50, ove sono compresi, ad esempio, i compensi per gli amministratori o per i tirocini. Conseguentemente, non debbono essere neanche computati altri cespiti di natura finanziaria come quelli derivanti da lavoro autonomo o da fabbricati.
La valutazione relativa al requisito dei 40.000 euro e` compito del datore di lavoro che puo` verificare se tale soglia e` stata superata nel 2012: nel caso in cui il lavoratore non fosse stato suo dipendente o avesse avuto piu` rapporti, anche a tempo parziale, con altri datori, sara` cura di quest’ultimo comunicare l’ammontare delle somme percepite, in assenza di una certificazione probante che, peraltro, qualora lo ritenga opportuno puo` rinunciare, per iscritto all’agevolazione, atteso che le somme detassate si computano ai fini dell’accesso a prestazioni di natura previdenziale od assistenziale.
La responsabilita` del «sostituto d’imposta» (ossia del datore di lavoro) va sottolineata e rimarcata in quanto in materia di accertamento, sanzioni riscosse e contenzioso si applicano le disposizioni ordinarie in tema di riscossione delle imposte dirette. L’agevolazione fiscale e` riferibile unicamente, come si e` gia` detto, ai lavoratori del solo settore privato a prescindere dalla tipologia contrattuale adottata (contratto a tempo indeterminato, a termine, apprendistato, contratto a tempo parziale, intermittente, ecc.): cio` significa che, come in passato, la fiscalizzazione agevolata non trovera` applicazione per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni individuate dal D.Lgs. n. 165/2001.


Fonte: IPSOA

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