Il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale può essere dedotto dall'Irpef secondo quanto stabilito dall'art.10 del Tuir. In altri termini, la rendita catastale rivalutata partecipa alla formazione del reddito complessivo, ma non di quello imponibile. Lo stesso Tuir, all'art.16, prevede inoltre in favore degli inquilini una serie di sconti che rappresentano invece detrazioni di imposta e, a determinate condizioni, si possono "trasformare" anche in crediti d'imposta. I bonus affitti sono diversi e alternativi tra loro, ma dipendono tutti dal reddito complessivo dichiarato ai fini Irpef, che comprende anche il reddito di fabbricati assoggettato a cedolare secca. Per coloro che hanno stipulato o rinnovato un contratto ai sensi della L. n.431/98, ad esempio, spetta una detrazione di 300 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro, e di 150 euro se il reddito complessivo è compreso tra 15.493,72 e 30.987,41 euro. Non è prevista alcuna agevolazione per redditi superiori a quest'ultimo importo. In presenza di un contratto convenzionale, redatto cioè sulla base dell'art.2, co.3, e dell'art.4, co.2 e 3, della L. n.431/98, la detrazione, fermo restando i limiti di reddito prima ricordati, sale rispettivamente a 495,80 euro e a 247,90 euro. Vi sono infine le detrazioni per i "giovani inquilini" e quelle specifiche per i lavoratori dipendenti. Gli sconti per gli affitti devono essere rapportati al numero di giorni nei quali l'unità immobiliare locata è stata adibita ad abitazione principale e, in caso di contratto di locazione stipulato da più conduttori, occorre ripartirle tra i cointestatari, ognuno dei quali dovrà verificare il diritto a beneficiarne in funzione del proprio reddito complessivo.

Fonte: Il Sole 24 Ore 16/05/2013

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