Buongiorno in sede di predisposizione del modello 770/2013 ci siamo accorti che un professionista non ha provveduto ad assoggettare ad Iva e a ritenuta d'acconto il rimborso spese forfetario riaddebitatoci nella sua fattura. Al momento del versamento della ritenuta, pertanto, abbiamo provveduto, in qualità di sostituti d'imposta, al versamento della sola ritenuta d'acconto indicata nella fattura rilasciata dal professionista, con un conseguente minor versamento della ritenuta che si sarebbe dovuto effettuare e versare. Gradiremmo sapere come comportarci sia contabilmente che proceduralmente per porre rimedio a tale inadempienza. Si ringrazia per la collaborazione.


In riferimento alla minor ritenuta d'acconto effettuata e versata si rileva che l'articolo 64 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 dispone che "chi in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri, per fatti o situazioni a questi riferibili ed anche a titolo di acconto, deve esercitare la rivalsa se non è diversamente stabilito in modo espresso... chi in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento dell'imposta insieme con altri, per fatti o situazioni esclusivamente riferibili a questi, ha diritto di rivalsa".

L'obbligo di determinare, trattenere e versare la ritenuta sui compensi di lavoro autonomo spetta al sostituto d'imposta in quanto il sostituito non è tenuto ad essere a conoscenza delle disposizioni regolanti tale istituto; non essendo, peraltro, obbligato ad indicare nella propria fattura l'entità della ritenuta d'acconto che deve essere effettuata dal sostituto d'imposta. Tale elemento, infatti, non figura tra gli elementi obbligatori della fattura previsti dall'articolo 21 del DPR n. 600/1972.

Il fatto che il lavoratore autonomo indichi nella propria fattura l'importo della ritenuta che secondo lui risulta dovuta, non libera il sostituto d'imposta dall'obbligo di controllare la correttezza di quanto indicato dal professionista. Nel caso in esame il sostituto non ha debitamente controllato la fattura ricevuta dal professionista e si è limitato a versare quanto "liberamente" indicato dal lavoratore autonomo. Evitando di addentrarci nel dibattito in merito alla responsabilità solidale del sostituito nel versamento delle ritenute d'acconto, in quanto il discrimine tra le interpretazioni intercorre unicamente tra la responsabilità solamente in capo al sostituto o alla responsabilità solidale in capo al sostituito con diritto di rivalsa verso il sostituto senza, quindi, liberazione del sostituto d'imposta, si evidenzia che, essendo ancora pendenti i termini per procedere alla presentazione del modello 770/2013 relativo all'annualità 2012, il sostituto può ancora avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso.

In particolare il sostituto d'imposta è chiamato a determinare l'entità della minor ritenuta d'acconto dallo stesso effettuata (pari al 20% delle spese forfetarie riaddebitate dal professionista) e procedere al suo versamento avendo cura di maggiorare tale importo degli interessi con maturazione dalla data in cui la ritenuta d'acconto relativa alla prestazione professionale doveva essere versata, unitamente alla sanzione da ravvedimento operoso.

Dal punto di vista contabile il sostituto potrà adottare la seguente procedura:

- rilevare nel conto debiti per ritenute da lavoro autonomo, l'importo della ritenuta d'acconto non versata;

- rilevare la presenza di un credito, del medesimo importo della ritenuta, nei confronti del professionista in quanto, non avendo subito la ritenuta, ha percepito un importo superiore allo spettante;

- procedere al pagamento della ritenuta tramite ravvedimento operoso con conseguente storno del conto dei debiti per ritenute di lavoro autonomo;

Le modalità di chiusura del conto di credito verso il professionista possono variare a seconda delle diverse modalità adottate per recuperare la provvista di denaro anticipata dal sostituto per il versamento della ritenuta, nonché dai rapporti intercorrenti con il professionista. Si può, infatti, ipotizzare:

- la fornitura della provvista di denaro da parte del professionista;

- lo storno del credito vantato dal pagamento di un corrispettivo successivo;

- lo storno del credito vantato dalla maggiore Iva dovuta, ove il professionista provveda all'emissione di una nota di variazione ai sensi del'articolo 26 del DPR n. 633/1972 per recuperare la minior Iva addebitata al sostituto.

Si evidenzia che per quanto concerne gli interessi e la sanzione dovuti per il perfezionamento del ravvedimento operoso, l'onere dovrebbe essere sostenuto dal sostituto d'imposta, in quanto unico depositario dell'obbligo di determinazione e versamento della ritenuta d'acconto, nulla vieta, tuttavia, di giungere ad accordi differenti con il professionista.

Per quanto concerne, invece, il minor addebito di Iva in fattura a seguito dell'omessa addizione nella base imponibile del riaddebito spese forfetario, si evidenzia che tale mancanza risulta interamente imputabile al professionista in quanto, in tale ipotesi, è tale soggetto responsabile dell'individuazione della base imponibile, l'aliquota Iva applicabile e procedere alla determinazione dell'Iva dovuta da richiedere al committente.

Il sostituto d'imposta, pertanto, non risulta passibile di sanzione in quanto la maggior Iva non addebitata avrebbe per lo stesso un effetto nullo, trasformandosi in una maggiore Iva da detrarre (ipotizzando una percentuale di detraibilità pari al 100%).

Per il professionista, invece, l'addebito di Iva in misura inferiore al dovuto comporta un versamento inferiore al dovuto e, pertanto, un'evasione della stessa. Per tali ragioni appare preferibile provvedere ad avvisare il professionista dell'errore commesso, affinchè possa provvedere a sanare tale inadempimento ricorrendo all'istituto del ravvedimento operoso tramite l'emissione di una nota di variazione ai sensi dell'articolo 26 del DPR n. 633/1972. Tramite tale nota, infatti, il professionista potrà richiedere al sostituto d'imposta la maggiore Iva non addebitata in fattura. La ricezione della nota di variazione relativa alla maggior Iva sarà, inoltre, un'ottima opportunità per compensare il credito per ritenute vantato nei suoi confronti con il debito Iva emergente dalla nota di variazione medesima.


Fonte: IPSOA

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