Con la Risoluzione n. 32/E di ieri 15 maggio 2013, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il recupero, in compensazione, degli "eco-incentivi" previsti dall'art. 17-decies del D.L. n. 83/2012. Si tratta del credito d’imposta derivante dagli incentivi statali in favore di coloro che acquistano in Italia (anche in locazione finanziaria), un veicolo nuovo di fabbrica a basse emissioni complessive di CO2 e che consegnano per la rottamazione un veicolo di cui siano proprietari (o utilizzatori, in caso di locazione finanziaria), da almeno 12 mesi. La percentuale dell'incentivo è sempre il 20% sul prezzo di acquisto, fino a un massimo di 5.000, 4.000 o 2.000 euro a seconda della quantità di emissioni di CO2 (rispettivamente, non superiori a 50 g/km, 95 g/km o120 g/km). Gli incentivi sono applicati sotto forma di sconto sul prezzo di acquisto dai concessionari ai clienti, mentre le case madri compensano ai concessionari gli sconti praticati applicando un minor prezzo di acquisto e poi recuperano a loro volta l’importo del contributo statale attraverso l’utilizzo di un credito d’imposta in compensazione per il versamento di ritenute, Irpef, Ires o Iva. La compensazione del credito d’imposta per gli acquisti effettuati negli anni 2013 e 2014 è ora possibile utilizzando nel modello F24 i neo-istituiti codici tributo "6832" (incentivo fino a 5.000 euro), "6838" (incentivo fino a 4.000 euro) o "6839" (incentivo fino a 2.000 euro).


Fonte: Agenzia Entrate

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