Con l'ammissibilità della diagnosi preimpianto e la sua estensione alle coppie fertili portatrici di malattie ereditarie, si è forse conclusa la riscrittura costituzionale della legge n. 40. Ma la legge non è stata adattata alle nuove pronunce, con grande incertezza degli operatori pratici. E nelle corti europee si apre il dibattito sulla fecondazione eterologa.
Le questioni aperte

Fra i tanti problemi lasciati irrisolti dal Parlamento sciolto da poco, vi è, certo non tra i primi ma forse neanche tra gli ultimi, quello di un chiarimento della disciplina relativa alla procreazione assistita. Quando la legge fu promulgata fu subito evidente che la delicatezza degli argomenti, le contrapposizioni ideologiche che intorno ad essi si confrontano, i dubbi di compatibilità con i principi costituzionali e con le regole del diritto europeo, avrebbero dato luogo a un serrato dibattito. La previsione si è puntualmente avverata. Nel suo quasi decennio di vita la legge n. 40 è stata oggetto di un acceso dibattito dottrinale, ha visto più volte decisioni giurisprudenziali che la disattendevano richiamandosi ai principi costituzionali, e soprattutto è stata modificata in punti importanti da una sentenza della Corte Costituzionale. Infine, di recente, ha costituito motivo di una condanna dello Stato italiano da parte della CEDU (2). È stato detto giustamente che, almeno in parte, è stata “riscritta dalla Corte Costituzionale e dalla giurisprudenza”.
Ma se dopo questi interventi la disciplina è cambiata, non può dirsi affatto chiarita. Come spesso capita, una sentenza abrogativa della Consulta determina conseguenze indirette più ampie di quelle espressamente decise, lascia vuoti normativi, pone nuovi e più ampi interrogativi. Su alcuni di questi punti si è formata una corrente giurisprudenziale e dottrinale assai ampia, ma poiché le conclusioni raggiunte non corrispondono ad un nuovo e chiaro dettato legislativo, e la lettera della legge rimane anzi incerta, i dubbi permangono, ed i centri autorizzati alla procreazione assistita seguono prassi diverse. In altri casi il divario tra la disposizione della legge n. 40 e il principio costituzionale od europeo risulta evidente, e viene ormai largamente ammesso. Ma poiché non sempre è chiaro se tale divergenza consenta di disattendere il significato letterale della norma in nome di una interpretazione costituzionalmente orientata, o legittimi semplicemente il giudice a sottoporre il caso alla Corte, il problema pratico sussiste. In altri ancora le nuove pronunce costituzionali ed europee rafforzano posizioni sinora marginali, anche se sembra trattarsi più di tesi da far valere iure condendo piuttosto che con riferimento al diritto positivo.
Insomma per chi opera in questo campo, si tratti di centri specializzati o di cittadini che vi ricorrono, il quadro appare più che mai incerto e contraddittorio. Solo un intervento legislativo darebbe chiarezza. E tale intervento non vi è stato. I temi su cui si addensano gli interrogativi sono soprattutto la liceità della diagnosi preimpianto, e la ammissibilità alla procreazione assistita delle coppie fertili con rischio di trasmissione di malattie ereditarie. Ma lo sviluppo del diritto europeo pone inevitabilmente, almeno in prospettiva, un altro problema: quello della fecondazione eterologa.


Fonte: IPSOA

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