L’efficacia del c.d. ravvedimento operoso (art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997) è subordinata alla corretta e tempestiva regolarizzazione degli errori e delle omissioni, oltre al versamento delle somme dovute, sanzioni ed interessi. L’omesso integrale versamento di quanto dovuto comporta il mancato perfezionamento del ravvedimento. Poiché l’ufficio non avrebbe alcuna discrezionalità nell’applicazione della norma, non vi è violazione dell’obbligo di buona fede ex art. 10 legge n. 212 del 2000 (c.d. Statuto dei diritti del contribuente). Le norme della citata legge n. 212 del 2000, infatti, costituiscono criteri guida per il giudice nell’interpretazione delle norme tributarie (anche anteriori); tuttavia le stesse non sono di rango superiore rispetto alla legge ordinaria né possono consentire la disapplicazione tout court della norma tributaria (cfr. Cass. n. 8145 del 2011).

Ordinanza n. 14298 dell’8 agosto 2012 (udienza 4 luglio 2012)
Cassazione civile, sezione VI – 5 – Pres. Cicala Mario – Est. Caracciolo Giuseppe
Ravvedimento operoso – Non corretto versamento di sanzioni ed interessi – Inefficacia – Violazione dello Statuto dei diritti del contribuente – Non sussiste

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