Con un nuovo orientamento, la Corte di cassazione ha stabilito, nell’ordinanza 14860 del 5 settembre 2012, che i versamenti sul conto corrente bancario dell’amministratore di condominio costituiscono reddito imponibile, anche nel caso in cui lo stesso li imputi a situazioni condominiali. Invocare come prova la natura del lavoro svolto non serve.

Il fatto
La Commissione tributaria regionale, in parziale riforma della pronuncia della Commissione provinciale, che aveva respinto il ricorso del contribuente, ha ridotto il recupero a tassazione effettuato dall’ente impositore a carico di un amministratore di condominio, il quale aveva versato rilevanti somme di denaro sul suo conto corrente bancario personale.
Nel conseguente ricorso per Cassazione l’Amministrazione finanziaria ha sostenuto, principalmente, la violazione dell’obbligo di motivazione, relativa alla riduzione dell’imponibile accertato riguardante l’Iva incassata dal contribuente (rilievo che viene accolto dal giudice di legittimità in quanto la questione non era stata proposta in appello dal contribuente) e, in secondo luogo, per avere la decisione impugnata inopinatamente considerato i versamenti bancari “inerenti” alle situazioni e ai fatti relativi al condominio.

Il condominio sostituto d'imposta
Il condominio costituisce una particolare forma di comunione che riguarda le parti comuni dell'edificio, la cui amministrazione è affidata all'assemblea dei condomini, che decide mediante il principio di prevalenza della maggioranza sulla gestione degli interessi comuni (articoli 1117 e ss. del codice civile). All'amministratore di condominio sono riservati compiti di carattere amministrativo, esecutivo e rappresentativo che consentono al condominio di agire in modo unitario nei confronti di terzi (Cassazione, sentenza 22942/2004).
Poiché in tema di adempimenti fiscali il condominio svolge il ruolo di sostituto d'imposta, ogni volta che corrisponde compensi in denaro o in natura è tenuto a versare le relative ritenute d'acconto, a rilasciare la certificazione prevista e a presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta (articolo 25-ter, Dpr 600/1973). L'obbligo di effettuare le ritenute si verifica, ad esempio, quando vengono corrisposte somme o valori che costituiscono redditi di lavoro dipendente (ad esempio, lo stipendio del portiere) oppure quando si effettuano pagamenti che sono da qualificare come redditi di lavoro autonomo (ad esempio, quelli corrisposti per contratti di appalto di opere e/o servizi).
A tal fine, il condominio ogni anno deve provvedere, entro il 28 febbraio, al rilascio della certificazione unica (Cud) che attesti l'ammontare delle somme e i valori corrisposti nell'anno precedente.
I dati e le ritenute effettuate e il loro relativo versamento devono poi essere indicati nella dichiarazione modello 770 semplificato dell'anno successivo, che va presentato esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato (Circolare n. 204/2000).

La decisione
Inutile per il professionista l’essersi difeso, in sede di legittimità, sostenendo che i versamenti sul conto corrente personale riguardavano “situazioni condominiali”, in quanto, con l’ordinanza 14860/2012, la Corte di cassazione ha accolto le doglianze dell’Amministrazione finanziaria siccome la motivazione della sentenza impugnata si rivela “inadeguata e generica” nel punto in cui ha stabilito che il contribuente avrebbe dimostrato la natura non reddituale degli importi accreditati sui propri conti correnti bancari, che invece si riferivano a oneri condominiali degli amministrati.
La motivazione della sentenza della Commissione del riesame è ritenuta inadeguata dal giudice di legittimità sotto il profilo dei vizi di motivazione, in quanto il giudice di appello non si è fatto carico di verificare, in base alla prova liberatoria offerta dal contribuente, quali fossero le singole movimentazioni bancarie riferibili direttamente all'attività di amministratore di condominio per poter conseguentemente escludere che le stesse non costituissero corrispettivi non dichiarati.

La prova liberatoria, che consente di superare la presunzione di cui all’articolo 32, comma 1, n. 2), del Dpr 600/1973, secondo cui le movimentazioni dei conti correnti bancari legittimano l'accertamento, non può essere meramente generica e cioè relativa all'attività esercitata, ma deve essere specifica in relazione a ogni singola operazione da giustificare.

Perciò, non è sufficiente che il contribuente adduca la qualità di amministratore di condominio ma è necessario che fornisca la prova analitica della riferibilità di ogni movimentazione bancaria alla sua attività di maneggio di danaro altrui. Diversamente, la rispettiva movimentazione, in assenza di altra idonea giustificazione, è configurabile quale corrispettivo non dichiarato (cfr Cassazione, sentenza 13818/2007).


Fonte: Agenzia Entrate

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