D. Si chiede di conoscere se, in caso di impugnazione di provvedimento
concernente esclusivamente l’irrogazione di sanzioni tributarie, di valore non
superiore a 20.000 euro2, debba essere presentata istanza di mediazione e, in caso affermativo, quali siano le corrette modalità di rideterminazione delle somme
dovute in esito all’eventuale accordo di mediazione.

R. Al punto 1.1 della circolare n. 9/E del 2012 si è chiarito che, fermo
restando il limite di valore fino a 20.000 euro, la presentazione dell’istanza di
mediazione tributaria è obbligatoria ogni qual volta il contribuente intenda
impugnare uno degli atti individuati dall’articolo 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992,
inclusi, quindi, i provvedimenti di irrogazione di sanzioni tributarie.
Conseguentemente, il contribuente che intende proporre ricorso avverso
un provvedimento di sola irrogazione di sanzione tributaria, di valore non
superiore a 20.000 euro, emesso dall’Agenzia delle entrate, è tenuto
preliminarmente a presentare istanza di mediazione tributaria.
Successivamente alla presentazione dell’istanza, l’Ufficio verifica la
fondatezza dei motivi in base ai quali si contesta l’atto impugnato, provvedendo
all’annullamento totale o parziale dell’atto in via di autotutela, se sussistono
profili di illegittimità della sanzione. Nell’eventualità che la sanzione sia stata
irrogata in misura superiore al minimo edittale, l’Ufficio valuta se sussistono i
presupposti per procedere alla rideterminazione del suo ammontare, secondo le
indicazioni fornite al punto 5 della circolare n. 9/E del 2012.
In caso di accordo di mediazione che comporti la rideterminazione
dell’ammontare della sanzione ovvero la conferma integrale della sanzione
accertata (in ipotesi perché il contribuente si è reso conto della probabile
soccombenza in giudizio), si ritiene possa trovare applicazione il comma 83, ultimo periodo, dell’articolo 17-bis del D.Lgs. n. 546 del 1992, che rinvia alle
disposizioni di cui al comma 6 dell’articolo 48 del medesimo D.Lgs. n. 5464.
Ne consegue che, in caso di definizione dell’atto in sede di mediazione, le
sanzioni si applicano nella misura del 40 per cento, fermo restando che in ogni
caso la misura delle sanzioni non potrà essere inferiore al 40 per cento dei
minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.
Ad esempio, nel caso di irrogazione di sanzione ai sensi del comma 1
dell’articolo 85 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, per omessa,
incompleta o inesatta indicazione nel modello della dichiarazione di dati rilevanti
per l’individuazione del contribuente, il contribuente, che in sede di mediazione
si convince dell’opportunità di accettare la sanzione irrogata dall’Ufficio, potrà
beneficiare della riduzione della sanzione al 40 per cento.
Al riguardo, si osserva che tale conclusione, seppure non immediatamente
rinvenibile dal tenore letterale dell’articolo 48, comma 6, citato – che
sembrerebbe riferire la riduzione delle sanzioni al 40 per cento solo per le
sanzioni collegate al tributo oggetto di conciliazione – è coerente con il sistema
di definizione degli atti impositivi complessivamente delineato dal legislatore.
Come per gli altri atti impositivi, infatti, anche per i provvedimenti di
irrogazione sanzioni il legislatore ha previsto la possibilità di definizione
mediante acquiescenza, con il beneficio della riduzione delle somme dovute; in
particolare, gli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, prevedono la possibilità di definire gli atti di
contestazione delle sanzioni beneficiando della riduzione della sanzione a un
terzo.
Allo stesso modo di quanto avviene per gli altri atti impositivi, si deve
ritenere, quindi, ammissibile consentire la definizione delle sanzioni anche nella
successiva fase contenziosa, in sede di mediazione o di conciliazione giudiziale.
Peraltro, la riduzione di cui può beneficiare il contribuente in sede di
mediazione e di conciliazione giudiziale è stabilita dal legislatore in misura
inferiore a quella spettante in caso di mancata impugnazione dell’atto (ad es., in
caso di impugnazione di un atto di irrogazione sanzioni per 1.200 euro, la
definizione di cui agli articoli 16 e 17 del D.Lgs. n. 472 del 1997 prevede una
riduzione a un terzo, corrispondente a 400 euro, mentre in caso di mediazione si
applica la riduzione al 40 per cento, corrispondente a 480 euro).

D. I provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, applicabili ai c.d.
intermediari per le violazioni di cui agli articoli 7-bis6 e 397 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, rientrano tra gli atti per i quali opera la
mediazione tributaria?

R. Sì. Come chiarito con circolari n. 52/E del 27 settembre 2007 e n. 11/E
del 19 febbraio 2008, tali sanzioni hanno natura amministrativo-tributaria.
Conseguentemente, chi intende proporre ricorso avverso un provvedimento di
irrogazione delle sanzioni in esame, notificato in data successiva al 1° aprile
2012 e di valore non superiore a 20.000 euro, deve preventivamente notificare
l’istanza prevista dall’articolo 17-bis del D.Lgs. n. 546 del 1992.
Analogamente a quanto esposto al punto 1.1, l’Ufficio verifica la
sussistenza dei presupposti di illegittimità per un eventuale annullamento totale o
parziale in via di autotutela ovvero per rideterminare la sanzione in sede di
accordo di mediazione. In tal caso, la sanzione irrogata è ridotta al 40 per cento.

D. Si chiede di conoscere se la mediazione tributaria operi anche in
relazione alla sanzione con cui viene disposta la sospensione della licenza o
dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, a norma dell’articolo 12, comma 2,
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 4718.

R. Le controversie sulla sanzione di cui all’articolo 12, comma 2, del
D.Lgs. n. 471 del 1997 devono ritenersi escluse dalla mediazione tributaria, in
quanto sono caratterizzate da valore indeterminabile. Al riguardo vanno ribaditi i chiarimenti di cui al punto 1.3.2 della circolare n. 9/E del 2012, ove si sottolinea che “Poiché l’articolo 17-bis richiede
che la controversia sia contraddistinta da un valore espressamente individuato,
restano escluse dalla fase di mediazione le fattispecie di valore
indeterminabile”.
Pertanto, sebbene tale sanzione sia irrogata dall’Agenzia delle entrate,
nelle relative controversie difetta il requisito del valore non superiore a 20.000
euro, richiesto dall’articolo 17–bis del D.Lgs. n. 546 del 1992.

D. Si chiede di chiarire se la mediazione tributaria sia applicabile con
riferimento all’impugnazione di un’iscrizione a ruolo effettuata per omesso o
tardivo versamento emerso a seguito di controllo automatizzato della
dichiarazione, previsto dall’articolo 36-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

R. Nel caso in cui, a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione
ai sensi dell’articolo 36-bis del DPR n. 600 del 1973, emerga un omesso
versamento, l’Ufficio recupera il tributo non versato e irroga una sanzione pari al
30 per cento, in applicazione dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 4629, e dell’articolo 13, comma 1, ultimo periodo, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 47110. La medesima sanzione del 30 per cento si applica nell’ipotesi in cui il
controllo automatizzato evidenzi un tardivo versamento.
In base al comma 2 dell’articolo 2 del D.Lgs. n. 462 del 1997, è
riconosciuta la riduzione a un terzo delle sanzioni amministrative “se il
contribuente o il sostituto d’imposta provvede a pagare le somme dovute … entro
trenta giorni dal ricevimento della comunicazione11, prevista dai commi 3 dei
predetti articoli 36-bis (del DPR n. 600 del 1973, n.d.r.) e 54-bis (del DPR n. 633
del 1972, n.d.r.), ovvero della comunicazione definitiva contenente la
rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute, a seguito dei
chiarimenti forniti dal contribuente o dal sostituto d’imposta”.
Pertanto, se si effettua il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della
comunicazione, la sanzione di omesso versamento viene ridotta al 10 per cento.
La stessa riduzione al 10 per cento viene riconosciuta nel caso in cui il
contribuente – per il quale è stato riscontrato un tardivo versamento - provveda al
pagamento (in questo caso della sola sanzione) entro 30 giorni dal ricevimento
della comunicazione di irregolarità.
In assenza di pagamento l’Ufficio procede all’iscrizione a ruolo, che può
essere impugnata con ricorso alla Commissione tributaria provinciale.
In tale ipotesi, se il valore della controversia non è superiore a 20.000
euro, il contribuente è tenuto a presentare preliminarmente istanza di mediazione
ai sensi dell’articolo 17-bis del D.Lgs. n. 546 del 1992.
In proposito si richiamano i chiarimenti forniti al punto 6.2 della circolare
n. 9/E del 2012 in cui si è affermato che “qualora non vi siano margini per la
riduzione della pretesa, l’Ufficio – ancorchè non obbligato – è legittimato a
concludere un accordo di mediazione che confermi integralmente il tributo contestato con l’atto impugnato, con conseguente beneficio della riduzione delle
sanzioni irrogate”.
Nei casi indicati nel quesito, pertanto, è consentito definire un accordo di
mediazione che preveda, contestualmente al versamento del tributo omesso, il
pagamento della relativa sanzione in misura ridotta al 12 per cento dell’imposta
non versata (pari al 40 per cento del 30 per cento previsto dalla norma).
Allo stesso modo si può addivenire a un accordo di mediazione per
definire un tardivo versamento tramite pagamento della relativa sanzione ridotta
al 40 per cento.

D. Si chiede di precisare i rapporti intercorrenti tra la mediazione
tributaria e la definizione agevolata delle sanzioni, con riduzione a un terzo,
prevista dagli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, del D.Lgs. n. 472 del 1997.

R. Si premette che la sanzione tributaria può essere irrogata tramite “atto
di contestazione”12 ai sensi dell’articolo 16 del D.Lgs. n. 472 del 1997, ovvero, nel caso di sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono, “con atto contestuale
all’avviso di accertamento o di rettifica”13.
Con riferimento a entrambi i procedimenti di irrogazione, è ammessa la
possibilità di definire la sanzione con il pagamento, entro il termine previsto per
la proposizione del ricorso, “di un importo pari ad un terzo della sanzione
irrogata e comunque non inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le
violazioni più gravi relative a ciascun tributo” (comma 3 dell’articolo 16 e
comma 2 dell’articolo 17 citati).
In conformità alle disposizioni recate dall’ultimo periodo del comma 3
dell’articolo 1714 del D.Lgs. n. 472 del 1997, la predetta definizione agevolata è
sempre esclusa per le sanzioni riguardanti l’omesso o ritardato pagamento del
tributo, indipendentemente dal procedimento di irrogazione utilizzato15.
Limitatamente all’atto di contestazione notificato a norma dell’articolo 16,
il comma 4 del medesimo articolo stabilisce che “Se non addivengono a
definizione agevolata, il trasgressore e i soggetti obbligati in solido possono”,
entro il termine per la proposizione del ricorso, “produrre deduzioni difensive. In
mancanza, l’atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione,
impugnabile ai sensi dell’articolo 18”.
Pertanto, a seguito di una sanzione irrogata con atto di contestazione,
l’autore della violazione (o il coobbligato) può alternativamente, entro il termine
per ricorrere:
1. definire la sanzione con il pagamento nella misura ridotta a un terzo;
2. presentare deduzioni difensive; in tale ipotesi, a norma del comma 7 dello
stesso articolo 16 del D.Lgs. n. 472 del 1997, l’Ufficio, nel termine di un
anno dalla presentazione delle predette deduzioni, “irroga, se del caso, le
sanzioni con atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni
medesime”;
3. impugnare immediatamente l’atto innanzi alla Commissione tributaria
provinciale.
Qualora opti per l’impugnazione immediata dell’atto di contestazione
ovvero per l’impugnazione del provvedimento di irrogazione notificato
dall’Ufficio successivamente alle deduzioni difensive e il valore della
controversia non superi i 20.000 euro, sussiste l’obbligo di presentare l’istanza di
mediazione prevista dall’articolo 17-bis del D.Lgs. n. 546 del 1992.
In ordine alle sanzioni irrogate contestualmente all’avviso di accertamento
o di rettifica ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 472 del 1997, l’autore della
violazione può alternativamente, entro il termine per ricorrere:
1. definire la sanzione con il pagamento nella misura ridotta a un terzo;
2. impugnare il provvedimento.
Ovviamente, la definizione della sanzione non impedisce l’impugnazione
dell’atto impositivo relativamente al tributo e/o agli interessi. In tale ipotesi, se il
valore della controversia non supera 20.000 euro16, il contribuente è tenuto a
presentare obbligatoriamente l’istanza prevista dall’articolo 17-bis del D.Lgs. n.
546 del 1992.
In sintesi, entro il termine per la proposizione del ricorso, il contribuente
può definire la sanzione con la riduzione a un terzo, ai sensi del comma 2 dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 472 del 1997, e impugnare il tributo e/o gli
interessi, previa presentazione dell’istanza di mediazione.
Come già anticipato, stante l’espresso divieto contenuto nell’ultimo
periodo del comma 3 dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 472 del 1997, la definizione
agevolata delle sanzioni in esame per omesso o tardivo versamento non è
consentita neppure in sede di mediazione, tenuto conto di quanto precisato al
punto 6.2 della circolare n. 9/E del 2012 circa l’impossibilità di un accordo in cui
la “riduzione delle sanzioni sia più elevata di quanto consentito per effetto di
acquiescenza in una fase amministrativa antecedente a quella della mediazione”.
Resta inteso che, in ordine alle controversie di cui si tratta, di valore non
superiore a 20.000 euro, il contribuente è comunque tenuto a presentare l’istanza
ex articolo 17-bis del D.Lgs. n. 546 del 1992, che va, pertanto, esaminata
dall’Ufficio al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per l’annullamento
totale o parziale della sanzione17.

D. Al punto 6.2 della circolare n. 9/E del 19 marzo 2012 si prevede la
possibilità di un accordo confermativo della pretesa tributaria, con applicazione
del beneficio della riduzione delle sanzioni al 40 per cento. Si chiede se l’Ufficio
sia tenuto a formulare al contribuente una proposta di mediazione avente tale
contenuto.

R. La formulazione di una proposta di mediazione per il pagamento
integrale del tributo, con beneficio della riduzione delle sanzioni, costituisce una
facoltà e non un obbligo per l’Ufficio.
Si ribadisce, tuttavia, che l’Ufficio non è legittimato a proporre un accordo
di mediazione confermativo della pretesa tributaria, con il beneficio della
riduzione delle sanzioni, ogniqualvolta la conseguente riduzione delle sanzioni
sia più elevata di quanto consentito per effetto di acquiescenza in una fase
amministrativa antecedente a quella della mediazione (cfr. punto 6.2 della
circolare n. 9/E del 201218).

D. La riduzione della sanzione al 40 per cento, che opera a seguito di
mediazione tributaria, è tassativa oppure, in casi particolari, l’Ufficio può
proporre l’applicazione di una minore riduzione?

R. Se in sede di mediazione la sanzione accertata viene confermata oppure
rideterminata (ove sia stata accertata in misura superiore al minimo edittale), in
nessun caso è ammessa l’applicazione di una riduzione diversa (rispetto a quella
al 40 per cento) della sanzione rispettivamente confermata o rideterminata.

D. Si ipotizzi un avviso di accertamento con il quale si procede al
recupero del tributo e alla contestuale irrogazione della sanzione nella misura
massima edittale, pari, ad esempio, al 200 per cento dell’imposta accertata.
Si chiede di conoscere quale sia, nella predetta ipotesi, la corretta modalità
di applicazione del beneficio della riduzione della sanzione al 40 per cento, in
caso di conclusione di un accordo di mediazione.
Si chiedono, infine, chiarimenti sulle concrete modalità di determinazione
delle somme dovute in caso di accordo di mediazione avente ad oggetto un
provvedimento di irrogazione di sanzioni tributarie in misura superiore al
minimo edittale.

R. A seguito della presentazione dell’istanza di cui all’articolo 17-bis del
D.Lgs. n. 546, l’Ufficio deve preliminarmente verificare se sussistono i
presupposti di legge per procedere all’annullamento dell’atto impugnato.
Tale valutazione viene effettuata sia nelle ipotesi in cui l’istanza ha ad
oggetto un atto impositivo con contestuale irrogazione di sanzioni, sia quando il
contribuente intende proporre ricorso avverso un provvedimento di sola
irrogazione sanzioni.
In sede di mediazione, per quanto concerne in particolare la sanzione,
l’Ufficio può verificare l’esistenza dei presupposti per procedere a una
rideterminazione della misura della sanzione irrogata, riducendola ad esempio al
minimo edittale.
In tal caso, per effetto della conclusione dell’accordo di mediazione, il
beneficio della riduzione al 40 per cento trova applicazione con riferimento alla
sanzione così rideterminata.

D. Si chiede di conoscere le modalità di rideterminazione della sanzione in
sede di mediazione, nel caso in cui con l’atto impugnato sia stato applicato il
cumulo giuridico previsto dall’articolo 12 del D.Lgs. n. 472 del 1997.

R. L’articolo 12 del D.Lgs. n. 472 del 1997 stabilisce che “E’ punito con la
sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un
quarto al doppio, chi, con una sola azione od omissione, viola diverse
disposizioni anche relative a tributi diversi ovvero commette, anche con più
azioni od omissioni, diverse violazioni formali della medesima disposizione”.
Inoltre, come previsto dal comma 7 del medesimo articolo 12, “la
sanzione non può essere comunque superiore a quella risultante dal cumulo delle
sanzioni previste per le singole violazioni”, vale a dire al cumulo materiale
(somma aritmetica) delle sanzioni stabilite per ciascuna violazione.

D. In data 2 aprile 2012, un contribuente riceve la notifica di un avviso di
accertamento con il quale si richiede il pagamento di un’imposta pari a 16.000
euro, oltre a interessi e sanzioni.
Esaminato l’avviso di accertamento, il 10 aprile 2012 il contribuente
presenta istanza di autotutela.
In data 14 maggio 2012, effettua il versamento del tributo e delle sanzioni
nella misura ridotta individuata ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 19
giugno 1997, n. 218.
In data 15 maggio 2012, non avendo ricevuto comunicazioni in merito alla
richiesta di autotutela, a mero titolo cautelativo notifica istanza di mediazione
tributaria al competente Ufficio.
Successivamente alla notifica dell’istanza di mediazione l’Ufficio
provvede all’annullamento parziale dell’atto (con accoglimento parziale
dell’istanza di autotutela ovvero in accoglimento dell’istanza di mediazione).
Come va trattata, in questa ipotesi, l’istanza di mediazione tributaria?

R. L’articolo 15 del D.Lgs. n. 218 del 1997 prevede una riduzione20 delle
sanzioni irrogate “se il contribuente rinuncia ad impugnare l’avviso di
accertamento o di liquidazione e a formulare istanza di accertamento con
adesione, provvedendo a pagare, entro il termine per la proposizione del ricorso,
le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione”.
Ne consegue che, per ottenere la riduzione delle sanzioni in esame, il
contribuente deve, in particolare,:
- rinunciare ad impugnare l’atto;
- provvedere a pagare, entro il termine per la proposizione del ricorso, le
somme complessivamente dovute, tenendo conto della riduzione delle sanzioni.
In considerazione di ciò, al punto 6.2 della circolare n. 9/E del 19 marzo
2012 si è precisato che “Nel procedimento attivato con la presentazione
dell’istanza di mediazione non si applica l’articolo 15 del decreto legislativo 19
giugno 1997, n. 218”.
Ferma restando la validità in linea generale di quanto sopra affermato, si
ritiene tuttavia che, nel caso di specie, avendo il contribuente effettuato il
pagamento prima della notifica dell’istanza di mediazione, l’Ufficio attribuisce
efficacia alla definizione operata dal contribuente ai sensi dell’articolo 15 del
D.Lgs. n. 218 del 1997. Si osserva, invero, che costituisce condizione imprescindibile per
l’operatività della definizione prevista dall’articolo 15 del D.Lgs. n. 218 del 1997
il versamento delle somme dovute effettuato dal contribuente prima della notifica
del ricorso (nella specie, prima della notifica dell’istanza di mediazione), il cui
termine è fissato dall’articolo 21 del D.Lgs. n. 546 del 1992 in “sessanta giorni
dalla data di notificazione dell’atto impugnato”. 21

D. Si consideri l’ipotesi della notifica di un atto, emesso dall’Agenzia
delle entrate e rientrante nell’elenco di cui all’articolo 19 del D.Lgs. n. 546 del
1992, di valore complessivo - determinato ai sensi delle disposizioni di cui
all’articolo 12, comma 5, del predetto decreto - superiore a 20.000 euro. Nel caso
in cui intervenga un provvedimento di autotutela parziale in pendenza dei termini
di proposizione del ricorso, per effetto del quale la controversia risulti di valore
non superiore a 20.000 euro, il contribuente che intenda proporre ricorso è tenuto
a notificare preventivamente l’istanza di cui all’articolo 17-bis del D.Lgs. n. 546
del 1992?

R. Sì, il contribuente è comunque tenuto a presentare l’istanza di
mediazione, considerato che il valore della controversia (al momento
dell’impugnazione) non è superiore a 20.000 euro.

D. Si consideri l’ipotesi della notifica di un atto, emesso dall’Agenzia
delle entrate e rientrante nell’elenco di cui all’articolo 19 del D.Lgs. n. 546 del
1992 e che il valore della relativa controversia risulti superiore a 20.000 euro.
Nel caso in cui, successivamente alla notifica del ricorso giurisdizionale ma
prima del deposito di quest’ultimo nella segreteria della Commissione tributaria
provinciale, intervenga un provvedimento di autotutela parziale che riduce la
pretesa tributaria a un valore non superiore a 20.000 euro, è applicabile l’articolo
17-bis del D.Lgs. n. 546 del 1992?

R. No, l’articolo 17-bis non è applicabile, atteso che il valore della
controversia al momento dell’impugnazione è superiore alla soglia individuata
dal comma 1 dello stesso articolo 17-bis. Alla controversia in esame possono,
ovviamente, trovare applicazione le disposizioni in tema di conciliazione
giudiziale.

D. Nell’ipotesi in cui venga emesso un atto unico nei confronti dei
soggetti aderenti al consolidato nazionale, ai sensi dell’articolo 40-bis del DPR n.
600 del 1973, come deve essere determinato il valore della controversia qualora
la consolidante presenti il modello IPEC ai fini dello scomputo delle perdite del
consolidato, successivamente alla notifica dell’atto unico?

R. Come chiarito al punto 1.3.1 della circolare n. 9/E del 2012, il valore
della controversia deve essere determinato sull’imposta accertata, senza tenere in
considerazioni eventuali utilizzi di perdite. In ipotesi di avviso di accertamento
che si limiti a ridurre o ad azzerare la perdita dichiarata, il valore della
controversia è determinato sulla base dell’imposta “virtuale”, che si ottiene
applicando le aliquote vigenti per il periodo d’imposta oggetto di accertamento
all’importo risultante dalla differenza tra la perdita dichiarata, utilizzata e/o
riportabile e quella accertata.
Qualora, a seguito della rettifica della perdita, l’avviso di accertamento
rechi anche un imponibile o, comunque, un’imposta dovuta, il valore è, invece,
dato dall’importo risultante dalla somma dell’imposta “virtuale”, come prima
calcolata, e dell’imposta commisurata al reddito accertato.
I menzionati criteri di determinazione del valore della controversia
trovano applicazione anche nel caso in cui sia notificato un atto unico di
accertamento nei confronti di soggetti aderenti alla fiscal unit; in linea generale,
quindi, il valore della controversia è determinato dall’importo del tributo
accertato, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate.
Qualora la consolidante si avvalga della facoltà, prevista dall’articolo 40-
bis del DPR n. 600 del 1973, di “chiedere che siano computate in diminuzione
dei maggiori imponibili derivanti dalle rettifiche … le perdite di periodo del
consolidato non utilizzate”, presentando l’apposito modello IPEC “entro il
termine di proposizione del ricorso”, il maggior imponibile accertato risulterà, a
seguito del ricalcolo effettuato dall’Ufficio, diminuito o azzerato con le perdite
del consolidato non utilizzate. In tale fattispecie, il valore della controversia deve
essere determinato con riferimento all’imposta accertata nell’atto unico
originario. Infatti, applicando i criteri esposti nella circolare n. 9/E del 2012, sulla
perdita scomputata dovrebbe essere calcolata l’“imposta virtuale” (cui andrebbe
sommata l’eventuale imposta rideterminata a seguito del ricalcolo) ottenendo
esattamente l’importo accertato con l’atto unico originario.

Per annotazioni ed esempi, consultare direttamente la fonte: Circolare Agenzia Entrate 3 agosto 2012 n. 33/E












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