I contribuenti che detengono partecipazioni in società titolari di fabbricati all’estero non devono assolvere l’IVIE, l’imposta patrimoniale sul valore degli immobili detenuti all’estero, ma solo l’IVAFE, l’imposta patrimoniale sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero. Se, invece, gli immobili sono formalmente intestati ad entità giuridiche che agiscono come persone interposte mentre l’effettiva disponibilità dei beni è da attribuire a persone fisiche residenti, l’IVIE va applicata a queste ultime. In generale, non si considerano mai interposte quelle società che svolgono un’effettiva attività immobiliare, hanno un patrimonio distinto da quello dei soci, predispongono regolarmente scritture contabili e bilancio e sono amministrate in base alla legge del proprio Paese. In tali casi, esse pagheranno solo l’IVAFE sul valore delle quote detenute all’estero.


Fonte: Il Sole 24 Ore

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