Il 1° ottobre (il 30 settembre è domenica), tra gli altri, scade anche il termine per chiedere il rimborso dell’imposta assolta in Italia nel corso del 2011 da soggetti passivi stabiliti nei tre Paesi extraeuropei con i quali è stato stipulato un accordo di reciprocità, cioè con Svizzera, Norvegia e Israele.

Ai sensi dell’articolo 38-ter del Dpr 633/1972 i soggetti passivi stabiliti in questi tre Stati possono chiedere il rimborso dell’Iva pagata in Italia nel 2011 in relazione a beni e servizi che vi hanno acquistato e importato, con le modalità previste dal decreto ministeriale 2672/1982.

Modalità di presentazione dell’istanza
A differenza di quanto disposto in materia di rimborso dell’Iva pagata negli altri Paesi europei, la richiesta di restituzione dell’imposta da parte dei soggetti non residenti va presentata in forma cartacea, servendosi di un’apposita istanza, il cui modulo è scaricabile sul sito dell’Agenzia. Tale modello, denominato “modello Iva 79”, ha sostituito la precedente versione e costituisce il frutto di un’opera di aggiornamento disposta con un provvedimento del 29 aprile 2010.
Il modello Iva 79, redatto in lingua italiana o inglese, deve essere indirizzato al Centro operativo di Pescara (via Rio Sparto n. 21, 65100 Pescara-Italia) e deve essere inviato per posta con raccomandata AR ovvero tramite “corriere espresso” oppure con consegna a mano entro e non oltre il 30 settembre dell’anno successivo cui si riferisce la richiesta. Nel caso in cui ci si serva del corriere espresso o del servizio postale fa fede la data di spedizione. Non sono ritenute valide le richieste pervenute via fax o per posta elettronica.

Periodo di riferimento e importo minimo
La richiesta di rimborso è ammessa solo se fa riferimento a un periodo annuale o trimestrale. Pertanto, sono ritenute valide le istanze riferite a uno dei seguenti periodi:
I trimestre 2011 (fatture da gennaio a marzo)
II trimestre 2011 (fatture da aprile a giugno)
III trimestre 2011 (fatture da luglio a settembre)
IV trimestre 2011 (fatture da ottobre a dicembre)
annuale 2011 (fatture da gennaio a dicembre).

Qualora la richiesta riguardi gli acquisti di un trimestre, l’importo minimo rimborsabile è di 400 euro. Invece, se il rimborso si riferisce ad acquisti realizzati nel corso dell’anno solare, l’importo minimo è di 50 euro.

Documentazione da allegare
Al modello Iva 79 va allegata la seguente documentazione:
originali delle fatture
documentazione da cui si evinca il pagamento delle fatture prodotte
attestazione rilasciata dall’Amministrazione dello Stato di stabilimento del richiedente, dalla quale risulti la qualità di soggetto passivo Iva, nonché la data di decorrenza di tale iscrizione.

Il diritto al rimborso
Analogamente a quanto previsto in materia di rimborso dell’Iva pagata negli altri Paesi europei, l’esercizio del diritto alla detrazione va verificato alla luce della normativa esistente nel paese in cui il soggetto è stabilito: ne consegue che il diritto al rimborso dell’Iva pagata in Italia viene riconosciuto all’operatore extra-europeo a condizione che questi effettivamente svolga nel proprio Stato attività le cui operazioni siano assoggettate all’imposta. Pertanto, in presenza di attività totalmente o parzialmente esenti è escluso o limitato il diritto al rimborso. In tale ultima ipotesi, il richiedente avrà diritto alla restituzione parziale dell’Iva assolta in base al pro-rata di detrazione. Per dare atto all’Amministrazione dell’esistenza o meno di un pro-rata, nella sezione “dati del richiedente” viene chiesto di barrare l’ipotesi ricorrente.

Dichiarazioni del richiedente
Il nuovo modello 79 ha una struttura idonea ad acquisire maggiori informazioni sull’anagrafica del richiedente il rimborso, questo per rendere più agevole e immediato l’eventuale contatto da parte dell’Amministrazione finanziaria italiana.

Tra i vari campi da compilare, assumono particolare rilevanza le informazioni che l’istante deve inserire nella sezione “dichiarazione del richiedente”. In particolare, al punto 9 a) del modello viene chiesto di specificare analiticamente la circostanza in relazione alla quale sono stati acquistati, in qualità di soggetto passivo, i beni o servizi in Italia.

Altra precisazione è presente nel campo 9 b), in cui viene chiesto di confermare l’(eventuale) assenza di effettuazione di cessioni di beni o prestazioni di servizi nel territorio italiano durante il periodo cui si riferisce la richiesta.

Infine, nel capo 9 c) il richiedente ha modo di specificare le eventuali operazioni realizzate che non pregiudicano il diritto al rimborso, e cioè le prestazioni non imponibili di trasporto e i relativi servizi accessori (nell’ambito dei traffici internazionali di beni), nonché le cessioni per le quali il debitore d’imposta è il committente o cessionario, mediante il meccanismo dell’inversione contabile (articolo 17, II comma del Dpr 633/1972).

Le indicazioni di cui ai campi 9 b) e 9 c) sono necessarie in quanto il diritto al rimborso può essere riconosciuto solo se, nel periodo di riferimento, non sono state effettuate in Italia cessioni di beni o prestazioni di servizi territorialmente rilevanti, fatta eccezione per i trasporti non imponibili e le operazioni in reverse-charge sopra indicati.

Recupero del rimborso
Qualora, successivamente al pagamento di quanto richiesto, il Centro operativo venga a conoscenza di fatti o elementi che fanno venir meno il diritto al rimborso, viene emesso un provvedimento di recupero delle somme indebitamente riscosse con irrogazione delle sanzioni previste.


Fonte: Agenzia Entrate

0 commenti:

 
Top