In materia di notificazione di atti tributari presso la sede di una persona giuridica è sufficiente la consegna dell’atto a mani di persona idonea a ricevere la corrispondenza. Premesso che l’art. 145 c.p.c. non richiede affatto la previa ricerca, presso la sede della persona giuridica, del suo legale rappresentante, ai fini della regolarità della notificazione è sufficiente che il consegnatario sia legato alla persona giuridica da un particolare rapporto che, non dovendo necessariamente essere di prestazione lavorativa, può risultare anche dall'incarico, eventualmente provvisorio o precario, di ricevere la corrispondenza. Ne deriva che, qualora dalla relazione dell'ufficiale giudiziario risulti la presenza di una persona che si trovava nei locali della sede, è da presumere che tale persona fosse addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica, anche se da questa non dipendente. La società, per vincere la presunzione in parola, ha l'onere di provare che la stessa persona, oltre a non essere una sua dipendente, non era neppure addetta alla sede per non averne mai ricevuto incarico alcuno (Cass. nn. 13935 del 1999, 904 e 7113 del 2001, 19201 del 2003, 12754 del 2005, 16102 del 2007).

Ordinanza n. 14865 del 5 settembre 2012 (udienza 14 giugno 2012)
Cassazione Civile, sezione V – Pres. Merone Antonio - Est. Virgilio Biagio
Notificazioni – Persona giuridica – Ricerca del legale rappresentante – Onere non richiesto dalla legge – Consegna a persona idonea a ricevere la corrispondenza


Fonte: Agenzia Entrate

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