Per la cessione di un credito d’imposta nei confronti dell’Erario sono necessarie particolari formalità di registrazione?

Per gli atti di cessione dei crediti d’imposta nei confronti dell’Erario non c’è l'obbligo di chiedere la registrazione, ai sensi dell'articolo 5 della Tabella del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con Dpr 26 aprile 1986, n. 131.
Infatti, come già ricordato con risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 166/E del 12 luglio 2007 con riferimento alla diversa fattispecie degli accordi di consolidamento posti in essere dai soggetti aderenti al consolidato nazionale, non sussiste obbligo di chiedere la registrazione per "Atti e documenti formati per l'applicazione, riduzione, liquidazione, riscossione, rateazione e rimborso delle imposte e tasse a chiunque dovute...".
L'inclusione degli atti di cessione dei crediti nel campo applicativo della disposizione da ultimo citata discende dalla peculiare natura del credito ceduto e dalla particolare utilizzazione vincolata cui questo credito è destinato; è  la legge stessa a prevedere, infatti, che il credito sia fisiologicamente utilizzato, in via esclusiva, in compensazione dei debiti fiscali o contributivi.


Fonte: Agenzia Entrate

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