La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva Iva 2006/112/CE e oppone un contribuente all’Amministrazione fiscale ungherese che non ha riconosciuto valida la detrazione dell’imposta versata a monte. Il contribuente in questione effettua lavori di costruzione per alcuni soggetti passivi avvalendosi, in parte, dell’apporto di un imprenditore individuale, che, tuttavia, non ha assolto gli obblighi fiscali dal 2003 e non ha provveduto a dichiarare i propri dipendenti  all’Amministrazione finanziaria. Con decisione definitiva, l’autorità amministrativa ha, a sua volta, provveduto a revocare la licenza di imprenditore individuale di cui era titolare.

La posizione dell’Amministrazione fiscale
L’Amministrazione fiscale ha iscritto a carico del costruttore un supplemento di Iva, sulla base del fatto che l’imposta contenuta nelle fatture emesse dall’imprenditore individuale non poteva essere detratta. E questo per il fatto che non poteva essere più qualificato come soggetto passivo ed emettere fatture valide. La decisione trovava conferma anche in sede di reclamo, così da indurre il contribuente ungherese a rivolgersi al giudice a quo, che sottoponeva al vaglio della Corte di Giustizia comunitaria la seguente questione. In particolare se sia contrario o meno al principio di neutralità fiscale l’interpretazione giuridica che esclude l’esercizio del diritto alla detrazione per il destinatario della fattura. E questo nel caso in cui la licenza di imprenditore individuale di colui che ha emesso la fattura sia stata revocata dal segretario comunale prima dell’adempimento del contratto o dell’emissione della fattura.

Le valutazioni della Corte
L’articolo 168 della direttiva 2006/112 prevede che il soggetto passivo sia legittimato, nello Stato in cui effettua tali operazioni, e nella misura in cui i beni siano impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta, a detrarre dall’importo dell’imposta di cui sia debitore. E questo in relazione all’IVA dovuta o assolta in tali Stati membri per i beni che gli sono stati o saranno ceduti e per i servizi resi o che saranno resi da altro soggetto passivo.
Ciò premesso, la Corte è chiamata in sostanza a verificare se la direttiva 2006/112 e il principio di neutralità fiscale debbano essere interpretati nel senso che impediscono all’amministrazione finanziaria di negare a un soggetto passivo il diritto di detrarre l’IVA dovuta o assolta per i servizi ad esso forniti sulla base del fatto che la licenza di imprenditore individuale dell’emittente la fattura sia stata revocata prima che quest’ultimo abbia fornito i servizi o emesso la corrispondente fattura.
In base ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, il diritto spettante ai soggetti, di detrarre dall’Iva di cui sono debitori, l’IVA dovuta o assolta per i beni da essi acquistati e per i servizi da essi dovuti a monte, costituisce un principio fondamentale dell’IVA. Il diritto alla detrazione disciplinato dalla sirettiva 2006/112  costituisce parte integrante dei meccanismi Iva e non può essere  in linea di principio soggetto a limitazioni.

La funzione del sistema di detrazioni
Il sistema di detrazioni è finalizzato a esonerare interamente l’imprenditore dall’Iva dovuta o pagata nell’ambito delle sue attività economiche. Pertanto, la neutralità dell’imposizione fiscale per tutte le attività economiche è garantita, a prescindere dallo scopo o dai risultati di tali attività, purchè queste siano soggette in linea di principio a Iva.
Quanto alle circostanze richieste per il sorgere del diritto alla detrazione dall’articolo 168 della direttiva 2006/112, risulta che i beni o servizi invocati alla base di tali diritti devono essere utilizzati a valle dal soggetto passivo per le proprie operazioni soggette a imposta e che, a monte, tali beni e servizi devono essere forniti da un altro soggetto passivo. Con riferimento al caso di specie, risulta che i servizi sono stati utilizzati a valle dal ricorrente per le operazioni soggette a imposta.
Con riferimento alla nozione di soggetto passivo dell’emittente della fattura, l’articolo 9 della direttiva 2006/112, considera soggetto passivo chiunque eserciti un’attività economica, a prescindere dallo scopo o dai risultati dell’attività.
In considerazione dell’ampia definizione di soggetto passivo, non si può ritenere che lo status di soggetto passivo dipenda da una autorizzazione o comunque da un provvedimento amministrativo concesso ai fini dell’esercizio di una attività economica.
Allo stesso modo, non sembra rilevare la circostanza prevista dall’articolo 213 della direttiva, in base alla quale ogni soggetto passivo deve dichiarare l’inizio, il cambiamento, e la cessazione della propria attività. Al riguardo, la Corte ha precisato che l’eventuale  inadempienza del produttore di servizi sull’obbligo di dichiarare l’inizio della sua attività imponibile, non può condizionare il diritto alla detrazione spettante al destinatario dei servizi, per quanto riguarda l’Iva pagata per essi.
Pertanto, il destinatario beneficia del diritto alla detrazione anche nel caso in cui il prestatore di servizi sia un soggetto passivo non registrato ai fini Iva, sempre che le fatture contengano le informazioni necessarie alla identificazione della persona che le ha emesse e della natura di tali servizi.

Le conclusioni della Corte
Secondo la Corte, la direttiva 2006/112 e il principio di neutralità fiscale devono essere interpretati nel senso che non consentono a una Amministrazione finanziaria di negare a un soggetto passivo il diritto di detrarre l’Iva dovuta o assolta per i servizi forniti. E questo sulla base dell’unico rilievo che la licenza di imprenditore sia stata revocata all’emittente fattura prima che abbia fornito i servizi o abbia emesso il documento, qualora presenti tutte le informazioni richieste, con particolare riferimento a quelle necessarie a identificare persona che l’ha emessa e la natura dei servizi forniti.


Fonte: procedimento C-324/11


Fonte: Agenzia Entrate

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