L’efficacia della sanatoria disciplinata dall’articolo 12 della legge 289/2002, sulla definizione dei carichi di ruolo pregressi, è subordinata all’integrale e puntuale pagamento dell’importo dovuto; il mancato o tardivo versamento anche di una rata successiva alla prima determina la decadenza dai benefici.
E’ questo il principio ribadito dalla Cassazione con l’ordinanza 14749 del 31 agosto scorso, che conferma la posizione assunta dalla giurisprudenza di legittimità in adesione alla soluzione interpretativa espressa dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 28/E del 2003 e con la risoluzione 125/E del 2005.

La vicenda processuale
La controversia era originata da un ricorso proposto da un contribuente avverso un provvedimento di diniego di condono emanato dall’Agenzia delle Entrate. Il primo grado e il grado d’appello si concludevano con esito favorevole al ricorrente. Nonostante la “doppia conforme”, l’Amministrazione finanziaria proponeva comunque ricorso per Cassazione con unico motivo: lamentava la violazione dell’articolo 12 della legge 289/2002, in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 3) del cpc, laddove la Ctr dell’Emilia Romagna aveva ritenuto che il versamento della prima rata determinasse il perfezionamento e l’efficacia della definizione agevolata.

La pronuncia della Cassazione
La Cassazione, confermando il proprio orientamento sul punto – espresso, ex multis, con sentenza la 20746/2010 –, accoglieva il ricorso della parte pubblica: l’efficacia della definizione di cui al sopraindicato articolo 12, infatti, è subordinata all’integrale e tempestivo versamento dell’importo agevolato, non essendo sufficiente il versamento puntuale della prima rata. Ne consegue che il mancato o tardivo pagamento di una rata, anche successiva alla prima, determina la decadenza dal beneficio con il conseguente ripristino della situazione debitoria precedente.
Logico corollario di tale motivazione è stata la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata; la Suprema corte, infatti, non ritenendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decideva nel merito ai sensi dell’articolo 384 cpc, rigettando il ricorso proposto dal contribuente avverso il diniego di condono.

Ulteriori considerazioni
Il principio contenuto nell’ordinanza de qua si fonda sulla distinzione funzionale, prima ancora che strutturale, tra “condono premiale” e “condono clemenziale”.
Secondo l’interpretazione giurisprudenziale (che ha accolto quella fornita dall’Agenzia con i documenti di prassi in precedenza richiamati) il condono con effetto “premiale” fa sorgere in capo al contribuente il diritto potestativo di ottenere un accertamento straordinario del rapporto giuridico tributario sulla base di regole particolari e diverse da quelle ordinarie (Cassazione, sentenza 18353/2007).
Questa forma di sanatoria si perfeziona con il pagamento della prima rata e la presentazione dell’istanza: ne costituiscono espressione le definizioni previste agli articoli 7, 8, 9, 15 e 16 della legge 289/2002. Pertanto, in caso di rateizzazioni, tali definizioni sarebbero inefficaci solo nel caso di mancato pagamento della prima rata, mentre il mancato versamento di quelle successive (consiste proprio in questo l’elemento della premialità) comporta esclusivamente l’iscrizione a ruolo della rata non pagata, con sanzioni e interessi legali.

Diversa è la natura del condono “clemenziale”, di cui l’articolo 12 della legge 289/2002 – ma stesso discorso può farsi anche per l’articolo 9-bis – rappresenta un tipico esempio; esso, infatti, basandosi sul presupposto di un illecito tributario (già compiuto), elimina o riduce le sanzioni e, a determinate condizioni, concede modalità di favore per il loro pagamento.
Tale sanatoria ha quindi natura eccezionale rispetto alle altre forme di definizione: la “clemenza” accordata dal legislatore è subordinata all’integrale e puntuale adempimento dell’obbligazione tributaria, pena l’inefficacia ipso iure della definizione, non potendo estendersi, a causa della differente natura, la disciplina dettata per i condoni di tipo “premiale”, che prevedono esclusivamente l’iscrizione a ruolo della rata insoluta.

La Cassazione, con la richiamata pronuncia 20746/2010, facendo applicazione di questi principi, concludeva che “Al condono di cui all'art. 12 della legge n. 289 del 2002 non può ritenersi dunque applicabile il principio da questa Corte affermato con riferimento alla chiusura delle liti fiscali pendenti prevista dall'art. 16 della stessa legge n. 289 del 2002, in base al quale nel caso in cui il contribuente si avvalga della facoltà, prevista dal comma 2 di detta disposizione, di versare ratealmente l'importo dovuto, soltanto l'omesso versamento della prima rata comporta l'inefficacia dell'istanza di condono, con la conseguente perdita della possibilità di avvalersi della definizione agevolata, mentre in caso di mancato versamento delle rate successive si procede ad iscrizione a ruolo (a titolo definitivo) dell'importo dovuto, ai sensi del DPR n. 602 del 1973, art. 14 con addebito di una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate (ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza della rata), oltre agli interessi legali”.
Tale orientamento della giurisprudenza di legittimità non fa altro che avallare la tesi già espressa dall’Agenzia con la circolare 28/2003 e la risoluzione 125/2005.

In particolare con il primo documento di prassi si è ritenuto che “il versamento soltanto parziale degli importi dovuti (per la definizione di cui all’articolo 12 della legge 289/2002) comporti per il contribuente la decadenza dai benefici della sanatoria in questione. Ciò in quanto manca nell’art. 12 una disposizione analoga a quelle contemplate agli articoli 7, comma5; 8, comma 3; 9, comma 12; 15, comma 5 e 16, comma 2, che pur in presenza di pagamento parziale faccia salvi gli effetti della sanatoria”.
Nella successiva risoluzione viene ulteriormente specificato che “Il contribuente che alle scadenze di legge versi solo in parte gli importi dovuti – a fortiori qualora non li versi affatto – decade dal beneficio in esame per mancato perfezionamento della definizione, che avviene solamente quando siano versate integralmente le somme dovute e sia rispettata la scadenza prevista dalla legge. Diversamente dalle altre ipotesi definitorie di cui alla legge n. 289 in esame, infatti, manca nell'articolo 12 una disposizione che, a fronte del mancato pagamento nei termini indicati, faccia salvi gli effetti della sanatoria”.
Il documento di prassi conclude poi precisando che, in tali casi, non può nemmeno invocarsi il principio dell’errore scusabile (per essere rimessi nei termini), riconosciuto in presenza di obiettiva incertezza o particolare complessità del calcolo, condizioni non riscontrabili nell’ipotesi di definizione di cui si tratta, caratterizzata da assoluta chiarezza sia sul quantum che sui termini entro i quali effettuare i versamenti, espressamente previsti dalla normativa di riferimento.


Fonte: Agenzia Entrate

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