Con la circolare n. 34/E del 6 agosto l'Agenzia fornisce i chiarimenti e modalità per il riconoscimento dell'eccedenza a credito IRPEF, IRES o IRAP e per la detraibilità del credito IVA maturato nell'anno in cui la relativa dichiarazione risulta omessa.In particolare per il credito Iva non essendo stato dichiarato nell'anno in cui è maturato, non è utilizzabile in detrazione del debito d'imposta in una dichiarazione successiva aldilà che lo stesso è effettivamente maturato.Lo stesso presupposto è valido e applicabile alle altre imposte per le dichiarazioni omesse o presentate oltre i novanta giorni.Eventuale istanza di rimborso dovrà essere finalizzata alla ricostruzione della posizione fiscale complessiva del contribuente.

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