Domanda
Le valutazioni effettuate da una Commissione giudicatrice in una gara d'appalto sono sindacabili da parte dell'organo giudiziario?

Risposta
Le valutazioni della Commissione giudicatrice nell'ambito di una procedura concorsuale per l'affidamento di un appalto costituiscono espressione dell'esercizio della c.d. discrezionalità tecnica, o meglio costituiscono - volendo utilizzare altra terminologia - valutazioni tecniche; tuttavia, a prescindere dalla terminologia prescelta, è oggi pacifico che si tratta di valutazioni pienamente sindacabili dal Giudice Amministrativo, sia sotto il profilo della ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità che sotto l'aspetto più strettamente tecnico. Infatti, tramontata l'equazione discrezionalità tecnica - merito insindacabile a partire dalla sentenza Cons. Stato Sez. IV, 9 aprile 1999, n. 601, il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici della P.A. può oggi svolgersi in base non al mero controllo formale ed estrinseco dell'iter logico seguito dall'Autorità Amministrativa, bensì alla verifica diretta dell'attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativo.


Fonte: IPSOA

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