Le società di autonoleggio e di leasing che cedono autoveicoli, acquistati nuovi a loro volta, non possono mai usufruire del regime del margine ai fini Iva poiché è probabile che, trattandosi di beni utilizzati per l’attività d’impresa, l’imposta sia stata detratta all’atto dell’acquisto.
In tal caso non ricorre la condizione di applicabilità del regime agevolativo, consistente nella mancata detrazione dell’Iva sull’acquisto da parte del cedente.
È questo il principio enunciato dalla Corte di cassazione con l’ordinanza 14899 del 5 settembre scorso.

Il fatto
La vicenda trae origine dal ricorso proposto da una società in accomandita semplice contro gli avvisi di accertamento relativi Iva emessi per il 2002 e il 2003 in seguito al disconoscimento del regime del margine su operazioni di acquisto di autoveicoli usati da società di autonoleggio e di leasing.
La Ctp accoglieva il ricorso del contribuente.
In sede di appello i giudici rigettavano l’appello incidentale dell’Agenzia delle Entrate, dando ragione alle motivazioni della società.
I giudici di merito ritenevano fondate le doglianze del contribuente sul presupposto che le operazioni sottoposte a controllo si riferivano ad acquisti di autoveicoli effettuati in ambito nazionale, e non comunitario, sicché il regime di margine agevolativo poteva essere adottato.
Ne derivava, pertanto, la disapplicazione delle sanzioni, in quanto non giustificate per entrambe le annualità sottoposte a controllo.
L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso contro la sentenza d’appello.
La Cassazione, ritenendo fondati i motivi di ricorso dell’ufficio finanziario, ha cassato con rinvio la sentenza della Commissione tributaria regionale.

La decisione
Il regime del margine ai fini Iva, sulla cui applicabilità si è espressa la Corte di cassazione, è disciplinato dal Dl 41/1995.
In particolare, con gli articoli dal 36 al 40 del decreto, il legislatore nazionale ha introdotto quanto stabilito dalla direttiva comunitaria 94/5/CE1, che prevede uno speciale regime per il commercio di beni mobili usati, di oggetti d’arte, d’antiquariato e da collezione.
Tale regime, denominato “del margine”, è stato introdotto al fine di non reiterare l’imposizione dell’Iva su beni che, avendo già scontato l’imposta in quanto acquistati da consumatori finali rientrano, per un qualunque motivo, nel circuito commerciale.
L’applicazione di tale regime prevede la presenza di specifici requisiti di tipo soggettivo, oggettivo e territoriale.
In merito alla condizione soggettiva, che più specificamente ci occupa in questa sede, presupposto fondamentale affinché il regime sia operante nell’ambito del commercio degli autoveicoli usati, è che il mezzo sia stato acquisito dal cedente senza applicazione dell'Iva.
A parere dei giudici, la cui pronuncia è in linea con la giurisprudenza prevalente dello stesso collegio, l’assenza della condizione sopra citata, al pari del difetto della prova da parte del cessionario della sua sussistenza, comporta l’inapplicabilità del particolare regime Iva.
Tale principio vige indipendentemente dalla consapevolezza che il cessionario ha della sua sussistenza, potendo la mancanza di cognizione incidere, al limite, sotto l’aspetto sanzionatorio.
In aggiunta a tale posizione, oramai consolidata, i giudici della Suprema corte precisano che il regime del margine di cui al Dl 41/1995 “non è applicabile alle vendite di autoveicoli usati, effettuate da società di leasing o di autonoleggio, che li abbiano acquistati nuovi, dovendosi presumere, in base ai normali criteri di economicità, che in tali casi l’I.V.A. sia stata detratta, trattandosi di beni utilizzati per l’esercizio dell’impresa, sicché non ricorre la condizione di applicabilità del predetto regime, riconsistente nella mancata detrazione dell’I.V.A. sull’acquisto da parte del cedente (Cass. Sentenza n. 3427 del 12/02/2010).”

Con un ulteriore motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate lamentava che la Commissione tributaria di secondo grado avesse mal giudicato in merito all’aspetto sanzionatorio, non avendo considerato che il regime del margine non era applicabile nel caso di specie e che già il contribuente avrebbe dovuto accorgersi di tale anomalia all’atto dell’acquisto, “anche solo mediante i libretti di circolazione di origine, di cui i veicoli erano muniti.”

I giudici di legittimità, condividendo la doglianza dell’ufficio finanziario, hanno precisato che nell’ambito di questo tipo di operazioni “la responsabilità del cessionario per la verifica della regolarità sostanziale della fattura, riguardo alla qualifica del cedente, deve essere valutata alla stregua del particolare onere di diligenza a suo carico, avendo tale regime quale presupposto, oltre a requisiti oggettivi (attinenti alla natura del bene compravenduto), anche taluni requisiti soggettivi riguardanti l’originario cedente ed agevolmente desumibili, di regola, dai libretti di circolazione.”


Fonte: Agenzia Entrate

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