Come da orientamento consolidato della Cassazione, in caso di impugnazione separata di distinti avvisi di accertamento, emessi rispettivamente ai fini dell’Iva e delle imposte sui redditi e fondati sull’inesistenza soggettiva di operazioni commerciali, la sentenza emessa in uno dei giudizi non spiega automatica efficacia di giudicato nell’altro. La questione sulla detraibilità dell’Iva può essere risolta, infatti, secondo accertamenti di fatto differenti da quelli riguardanti la deducibilità dei costi ai fini delle imposte sui redditi (cfr. Cassazione n. 25200 del 2009, n. 15396 del 2008 e n. 16816 del 2008). Pertanto, una lite può essere coperta dall’efficacia del giudicato di una precedente sentenza, resa tra le stesse parti, solo quando la controversia in corso abbia ad oggetto il medesimo rapporto giuridico e non quando l’accertamento del giudice investa singole questioni di fatto o di diritto.

Sentenza n. 14058 del 3 agosto 2012 (udienza 20 giugno 2012)
Cassazione civile, sezione V - Pres. MERONE Antonio - Est. SAMBITO Maria Giovanna Concetta
Iva – Operazioni inesistenti – Rettifica - Accertamento relativo a singole questioni di fatto o di diritto – Sentenza passata in giudicato – Inefficacia in altro giudizio

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